Lavoro accessorio. Istruzioni per l’uso.

di Gianna Elena De Filippis [*]

De Filippis 2 1Nell’articolo dedicato al lavoro accessorio, ex artt. 70 e ss., d.lgs. n. 276/2003, di cui al numero 1 della rivista Lavoro@Confronto, si è esaminato l’istituto definendone l’ambito di applicazione, le caratteristiche e la modalità di pagamento del compenso tramite vouchers (buoni lavoro).

Trattasi, opportuno ribadirlo, di una formula lavoristica acontrattuale, priva cioè di contratto, e svincolata dai tipici gangli delle altre formule lavoristiche: non è previsto l’obbligo della formale comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego in caso di inizio dell’attività lavorativa, né in caso di cessazione di essa; non è necessaria l’iscrizione del prestatore di lavoro sul L.U.L., Libro Unico del Lavoro, né è necessaria la elaborazione del comune cedolino-paga da consegnare ai lavoratori al momento della corresponsione della retribuzione. Ciò nonostante, con i buoni lavoro è garantita la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL e il buono da 10 euro coincide con il compenso minimo di un’ora di prestazione, potendo adeguare, pertanto, i compensi ai minimi tabellari previsti nei CCNL di settore di produzione o merceologico in cui si opera.

L’istituto, inoltre, può essere utilizzato anche da committenti pubblici, ex articolo 70, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nel rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale. L’espressione “committenti pubblici” implica, ad avviso di chi scrive, l’inclusione anche degli enti locali[1], in assenza di esplicita e manifesta esclusione dei medesimi. Inclusione, del resto, già ampliamente riconosciuta in alcuni comuni virtuosi che utilizzano l’istituto medesimo soprattutto per garantire l’inclusione sociale di soggetti a rischio di emarginazione e di stasi lavorativa.

PROCEDURE ED ISTRUZIONI DA SEGUIRE

DOVE SI ACQUISTANO I BUONI LAVORO

Innanzitutto, i buoni si acquistano:

  • presso le sedi INPS territoriali.
    Verificata la disponibilità dei buoni lavoro presso la propria sede INPS, i buoni, se non immediatamente disponibili, vengono “prenotati” attraverso apposito modulo prestampato INPS con trasmissione via fax. I numeri fax sono disponibili sul sito dell’INPS. I buoni saranno ritirati presso gli sportelli della sede INPS che ha ricevuto la richiesta a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla spedizione della richiesta stessa. Una volta effettuata la richiesta-prenotazione, si effettua il versamento del relativo importo desiderato, in base ai buoni prenotati, su conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC”, la cui ricevuta andrà esibita all’INPS medesimo per ritirare i buoni.
  • presso i tabaccai che aderiscono all’iniziativa, consultabili on line sul sito della FIT, Federazione Italiana Tabaccai, ovvero direttamente dal sito INPS, alla voce “ricerca tabaccai abilitati”.
    Una volta trovato il tabaccaio, il committente, per procedere all’acquisto dei buoni, deve presentare il proprio codice fiscale ovvero la propria tessera sanitaria. Per l’acquisto dei buoni, la commissione costa 1 euro. In una sola operazione si possono acquistare fino a 1000 euro di buoni e in un’unica giornata fino a 2000 euro.
  • presso le banche popolari abilitate.
    L’ ICBPI, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, e INPS hanno siglato una convenzione per l'erogazione dei buoni attraverso il canale bancario nazionale da luglio 2011. L’elenco delle banche che hanno aderito alla convenzione è consultabile sul sito dell’INPS alla voce “sportelli bancari – punto PEA (Punto Emissione Autorizzato)”. Per citare alcuni esempi, rientrano nell’elenco la Banca Popolare di Sondrio, dell’Emilia Romagna, di Ravenna, Del Mezzogiorno, di Sassari, di Sardegna, Banche del Gruppo CARIGE.
    I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario.
    Il committente che intende acquistare i buoni presso lo sportello bancario deve presentare il proprio codice fiscale ovvero la propria tessera sanitaria, pagando 1 euro di commissione. Con una sola operazione è possibile acquistare fino a 5000 euro di buoni lavoro (da intendersi in valore lordo).
  • presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.
    Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 euro, o buoni multipli del valore nominale di 20 euro e 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni.
    Il committente acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la P. IVA della società. E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 euro lordi.
    Per l'acquisto dei buoni è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 euro + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 buoni (equivalenti ad un carnet).
  • in via telematica dall’INPS , con registrazione del committente e del prestatore di lavoro sul sito INPS o telefonando al contact center gratuitamente da numero fisso al numero 803.164 o da cellulare al numero 06.164.164, con tariffazione a carico dell’utente.

Ad oggi, per una maggiore fruibilità dell’istituto e per la loro immediatezza nel servizio, sono chiaramente più “appetibili” i servizi forniti da Poste Italiane Spa e dai tabaccai abilitati.

De Filippis 2 2COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Una volta acquistati i buoni, il committente ne ha libera disponibilità e, in relazione alle sue esigenze temporali e spaziali, ne “attiverà” l’utilizzo offrendo lavoro ai prestatori di lavoro disponibili in quel momento e in quel luogo dove la prestazione lavorativa è necessaria. I buoni, si rammenta, una volta presi, hanno una validità di 24 mesi dalla data di emissione se acquistati presso le sedi INPS e presso gli uffici postali e di 12 mesi se acquistati presso tabaccai e banche. Durante questo periodo di 24 e di 12 mesi, dunque, essi sono disponibili e pienamente validi ma “inattivi”.

Essi, pertanto, nella disponibilità del committente, regolarmente acquistati secondo le modalità su descritte, per un utilizzo reale, vanno ufficialmente “attivati” con una comunicazione obbligatoria ma informale all’INPS/INAIL. Detta comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della prestazione di lavoro, anche il giorno stesso in cui la prestazione viene resa, e, con essa, il committente deve comunicare il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio e di fine prestazione.

Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l’INPS e l’INAIL hanno stipulato un accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

L'INPS si impegna, da parte sua, a trasmettere in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali e a garantire qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 12/3/2008.

Di conseguenza, stante la circolare INPS n. 177/2013 del 19/12/2013, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all’impiego dei buoni cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell’INPS, contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite i seguenti canali, già attivi per i buoni distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:

  • procedura telematica, già disponibile sul portale del sito www.inps.it.
  • Contact Center INPS/INAIL al numero 803.164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06.164.164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Dalla medesima data cessa, inoltre, l’adempimento diretto a carico dei committenti della comunicazione all’INAIL e non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.

Questa comunicazione preventiva all’INPS/INAIL è obbligatoria pena l’applicazione della maxisanzione di cui all’articolo 4, c. 1, lett. a), legge n. 183/2010, Collegato Lavoro [2].

VERIFICA DEL LIMITE ECONOMICO

Premessi i limiti economici, già ampliamente esaminati nel numero 1 della rivista Lavoro@Confronto, secondo cui ogni prestatore non deve superare, per la totalità dei committenti, il limite dei 5000 euro netti (6666 euro lordi) nel corso di un anno solare, ovvero di 3000 euro netti (4000 euro lordi) per prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, nonché 2000 euro netti (2666 euro lordi) nel caso di committente imprenditore commerciale o libero professionista, si raccomanda al committente di farsi firmare dal prestatore di lavoro una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita ai vouchers riscossi sino a quel momento, a quelli non ancora riscossi e a quelli che riceve dal committente medesimo.

Per l’individuazione del periodo di riferimento, molti [3], in via maggioritaria, preferiscono la nozione di “anno solare” fornita dalla circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 quale periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

È fondamentale per il committente ottenere tale dichiarazione firmata dal prestatore di lavoro onde evitare conseguenze sanzionatorie e onde evitare una riconfigurazione ex tunc dell’istituto nella veste di un ordinario contratto di lavoro subordinato.

La circolare INPS n. 176/2013 del 18 dicembre 2013, inoltre, spiega la funzionalità di un nuovo sistema di controllo telematico del limite economico attraverso appositi estratti conti aggiornati e tenuti dall’INPS per singolo committente e prestatore di lavoro accessorio, una sorta di “contatore”.

DOVE RISCUOTERE I BUONI LAVORO

Conclusa la prestazione lavorativa, il committente consegna al prestatore i buoni lavoro come compenso in base alle pattuizioni fatte a monte. Ogni buono da 10 euro corrisponde ad un’ora di lavoro, secondo legge, e 10 euro per ora di lavoro è, in ogni caso, l’importo minimo spettante al lavoratore, al di sotto del quale, dunque, non può andarsi.

  • I buoni lavoro acquistati all’INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell’emissione.
  • I buoni lavoro acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 1 anno dalla emissione.
  • I buoni lavoro acquistati presso una banca abilitata sono riscuotibili solo all’interno del medesimo circuito bancario, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 1 anno dalla emissione.
  • I buoni lavoro acquistati presso gli uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione, entro 2 anni dalla emissione.

Per la riscossione, il prestatore di lavoro deve necessariamente esibire la propria tessera sanitaria o il proprio codice fiscale e il proprio documento di identità.

IL RIMBORSO DEI BUONI LAVORO INUTILIZZATI DAL COMMITTENTE

Per scongiurare il ricorso al lavoro nero ed evitare il rischio di sanzioni, il committente che necessita di prestazioni lavorative minimali, saltuarie e discontinue, in relazione alla aleatorietà della propria attività e delle proprie esigenze, può rifornirsi liberamente di una somma di buoni lavoro e “attivarli” all’occorrenza.

Tenuto conto della durata massima di validità dei medesimi, è possibile chiederne il rimborso qualora restino inutilizzati o giungano a scadenza senza accorgersene.

Il committente dovrà riconsegnare i buoni integri e non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati, allegando copia del bollettino di versamento.

La sede INPS rilascerà al richiedente una ricevuta e disporrà - dopo aver effettuato i relativi controlli - un bonifico per il loro controvalore, a favore dell’interessato.

Il controvalore effettivo dei buoni ai fini del rimborso ai committenti è pari a 9,50 € per il buono lavoro da 10 €, 19,00 € per il buono lavoro multiplo da 20 € , 47,50 € per il buono lavoro multiplo da 50 €.

Il rimborso è inoltre consentito:

  • per l’acquisto di buoni cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro;
  • per l’acquisto dei buoni tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l’importo versato;
  • per l’acquisto di buoni postali non utilizzati e riconsegnati integri.

De Filippis 2 3Anche in questi casi sarà possibile attivare la richiesta di rimborso presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto (“Mod. SC52” scaricabile dal sito). Il rimborso dei buoni non utilizzati, acquistati presso uno sportello bancario abilitato, deve essere richiesto dal committente presso una delle banche autorizzate.

Il rimborso dei buoni non utilizzati, acquistati presso una tabaccheria abilitata, va richiesto dal committente presso un tabaccaio autorizzato, per importi non superiori a 500 euro. Per importi superiori, il committente presenterà la richiesta a Banca ITB (Banca dei tabaccai), compilando l’apposito modulo da chiedere al numero 800.813.813.

Nel caso di buoni scaduti (acquistati presso tabaccai o banche autorizzate) è possibile - sia per il committente che per il prestatore - chiedere il rimborso o la liquidazione dei buoni acquistati presso un tabaccaio o una banca autorizzati e scaduti (non utilizzati/riscossi entro un anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 (scaricabile on-line dal sito www.inps.it, sezione Moduli) e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.  Quadrato Verde

Note:

[1] Secondo l’art. 114, Costituzione, “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

 [2] Art. 4. (Misure contro il lavoro sommerso)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purchè dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

[3] In questo senso M. Pedrazzoli, in Commento al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 , Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli Editore, 2004; così anche in Lavoro Formulario Commentato, IPSOA, 2012, a cura di Maresca Arturo, Rausei Pierluigi, Failla Luca, Romei Roberto, Brisciani Massimo.

[*] Vincitrice 2012 del Premio Massimo D’Antona.
Articolista e responsabile blog Lavoro-Nuove Formule, Nuove Esigenze, Nuove Priorità, su www.professionegiustizia.it


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