Immigrazione: l'ingresso per lavoro “Fuori Quota” - Le agevolazioni per i lavoratori altamente qualificati

di Elvira Cilento [*]

Elvira Cilento1. Introduzione

Entrare in Italia per lavoro al di fuori delle quote stabilite dai decreti sui flussi è possibile in alcuni casi particolari, espressamente previsti dagli artt. 27, 27 ter e 27 quater del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, noto come T.U. sull’immigrazione, nei quali risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile, la previsione di un contingentamento, proprio a causa della natura della prestazione lavorativa.

La materia, in continua evoluzione, ha richiesto nel tempo un progressivo ampliamento del ventaglio di fattispecie, così come originariamente concepito, nonché una specifica disciplina di settore e soprattutto uno snellimento delle procedure che consentisse di ottimizzare l’impiego di questi lavoratori.

Esigenze che il legislatore italiano, nello sforzo di adeguare la normativa nazionale a quella europea, ha cercato di soddisfare con successivi interventi correttivi.

2. I casi particolari previsti dall’art. 27 T.U.

Secondo la vigente normativa, l’ingresso cosiddetto “fuori quota” per motivi di lavoro subordinato, è consentito innanzitutto ai lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 27 del T.U.

La procedura prende avvio con la richiesta del datore di lavoro trasmessa in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione che, acquisito il parere favorevole della Questura e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, emette l'autorizzazione al lavoro, curandone contestualmente l'invio alla rappresentanza consolare competente al rilascio del visto.

Presentandosi allo Sportello entro otto giorni dall'entrata in Italia, il lavoratore straniero potrà qui sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere alla Questura la concessione del permesso di soggiorno.

Tuttavia, non solo l'art. 40 del regolamento di attuazione del T.U., adottato con D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, ha previsto disposizioni particolari per ciascuna tipologia di prestazione lavorativa, relativamente ai termini e alle modalità di rilascio del nulla osta, del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, ma successivi provvedimenti legislativi hanno introdotto deroghe ed eccezioni al procedimento ordinario, quasi sempre allo scopo di fissare un regime di favore per alcune delle numerose figure professionali descritte dalla norma (alle quali è stata aggiunta dall'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189 quella della lett. r-bis), relativa agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private).

Ciò è avvenuto in primo luogo, per le categorie dei dirigenti e del personale altamente specializzato, dei professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico e dei dipendenti di organizzazioni o imprese operanti nel territorio nazionale, identificate rispettivamente dalle lettere a), c) e g) dell'art. 27 T.U., per le quali l'art.1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto una procedura agevolata, sostituendo il nulla osta con il semplice obbligo a carico del datore di lavoro, di comunicare la proposta di contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio.

Analoga comunicazione, sempre in sostituzione del nulla osta, è stata prevista pure dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 di conversione del decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, per i distacchi temporanei di personale, disposti in esecuzione di contratti di appalto stipulati con soggetti fisici o giuridici residenti all'estero.

Così la determinazione delle procedure e delle modalità di rilascio dell'autorizzazione all'assunzione di lavoratori extracomunitari del settore dello spettacolo, per effetto della legge 29 giugno 2010, n.100 che ha convertito il D.L. n. 64/2010, è oggi riservata esclusivamente al Ministero del Lavoro e delle P.S., restando esclusa la partecipazione, prima prevista, delle Autorità di Governo competenti in materia di turismo e di spettacolo.

Ed ancora, la legge 4 novembre 2010, n. 183 ha autorizzato i medici e gli altri operatori sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate da federazioni, comitati, organismi o associazioni sportive, internazionali e nazionali riconosciuti, a svolgere l'attività di loro pertinenza “in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri”.

Si segnala infine che non è richiesto il nulla osta neanche per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive straniere, e per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

In tali ipotesi pertanto, nessuna procedura trova applicazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

3. Ricerca scientifica

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Per periodi superiori a tre mesi, l’ingresso al di fuori delle quote, oltre che nelle fattispecie descritte dall’art. 27 del T.U., è consentito anche agli stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 27 ter, aggiunto al T.U. dal D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 17, che individua nell’istituto di ricerca il soggetto deputato a promuovere la procedura finalizzata prima, al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e successivamente, alla concessione del visto d’ingresso ad opera della Rappresentanza Consolare territorialmente competente.

A tale scopo l’istituto, che deve essere iscritto nell’apposito elenco istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha l’onere di curare alcuni adempimenti ed in particolare deve:

  • selezionare il cittadino extracomunitario del quale intende chiedere l’autorizzazione ad entrare in Italia, verificandone il possesso del titolo di studio sopra indicato;
  • stipulare con lo straniero una convenzione, con la quale si impegna a dare accoglienza al ricercatore; quest’ultimo contestualmente dovrà garantire la realizzazione del progetto concordato. Il documento sinallagmatico deve contenere pure la descrizione del rapporto giuridico e delle condizioni di lavoro, il regolamento economico e di spesa, l’accensione di una polizza assicurativa per malattia del ricercatore e dei suoi familiari al seguito, ovvero la loro iscrizione, a cura dell’istituto, al Servizio Sanitario Nazionale. Quanto all’attività progettuale del ricercatore, può essere inquadrata nella fattispecie del lavoro subordinato o assumere la forma del lavoro autonomo o della borsa di addestramento alla ricerca, generalmente corrisposta da un istituto di ricerca o da una Università, anche stranieri;
  • presentare in via telematica la domanda di nulla osta per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo in cui deve svolgersi il programma di ricerca, depositando qui l’attestato di iscrizione nell’elenco tenuto dal MIUR e la copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata con lo straniero.

Lo Sportello provvederà al rilascio del richiesto nulla osta dopo aver verificato la documentazione prodotta ed aver acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'entrata in Italia del ricercatore straniero, che entro sei mesi potrà richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza consolare competente.

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica su richiesta è rilasciato dal Questore per l'intera durata del programma di ricerca e può essere prorogato per un periodo corrispondente alla eventuale prosecuzione del progetto, a condizione che venga esibito un atto di rinnovo della convenzione di accoglienza.

4. Le novità per la ricerca

Con il decreto legge “Destinazione Italia” del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in legge n. 9/2014, sono state introdotte alcune significative modifiche al T.U. sull’immigrazione allo scopo di facilitare l’ingresso degli stranieri che intendono svolgere attività di ricerca scientifica nel nostro Paese.

Le agevolazioni per i ricercatori attengono innanzitutto alla previsione, introdotta dal comma 3 bis, inserito nel testo dell’art. 27 ter sopraindicato, relativa al reperimento delle risorse mensili accertate e dichiarate nella convenzione di accoglienza, che potranno ora provenire non solo dall’istituto contraente, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

La norma facilita questi lavoratori altamente qualificati anche per il ricongiungimento con i loro familiari al seguito : per portarli in Italia non sarà più necessario dimostrare la disponibilità di un’abitazione conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità alloggiativa.

Inoltre, i ricercatori che facciano richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, non sono più tenuti a sostenere il test di lingua italiana.

5. La Carta blu UE

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Seguendo il percorso tracciato dall’Unione Europea già in occasione del Consiglio di Lisbona del marzo 2000 che aveva definito gli obiettivi da perseguire in tema di crescita sostenibile mediante la creazione di nuovi e qualificati posti di lavoro, sempre nell’ottica dello sviluppo di una maggiore coesione sociale tra gli Stati, con il D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 108 l'Italia ha recepito la Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

In tal modo si è riconosciuto alla migrazione legale un ruolo di rafforzamento del sistema economico basato sulla conoscenza, tale da determinare un incremento della competitività delle imprese in grado di promuovere l'inserimento nel circuito produttivo, di lavoratori di alto profilo formativo.

Finalità della norma, in sintesi, come nel caso della ricerca scientifica, è quella di attrarre professionalità elevate, limitando contemporaneamente la fuga dei cervelli.

Il decreto legislativo ha aggiunto al T.U. sull’immigrazione l’art. 27 quater che riserva a questa particolare categoria di migranti una più facile via di accesso della quale possono fruire in ogni periodo dell’anno, in base alle esigenze delle aziende, prescindendo dall’emanazione di un decreto flussi.

Per essere considerato “altamente qualificato” e poter fruire conseguentemente di tali agevolazioni e vantaggi, il lavoratore straniero deve aver completato un percorso di istruzione superiore della durata almeno triennale ed aver conseguito una qualifica professionale superiore, corrispondente ai livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Lo straniero deve inoltre dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206, che contiene la disciplina dell’esercizio delle professioni regolamentate.

La domanda di nulla osta anche in questi casi, è presentata in via telematica dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura territorialmente competente, dove, una volta ottenuto il visto d’ingresso in Italia, lo straniero dovrà recarsi per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Condizione per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 27 quater è che l'ingresso sia finalizzato allo svolgimento di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica, restando così esclusa la possibilità di estendere la norma alla fattispecie del lavoro autonomo.

Conseguentemente, sarà configurabile un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure una delle forme di collaborazione previste dalla legislazione nazionale.

A pena di rigetto, oltre al titolo di istruzione e alla qualifica professionale superiore dello straniero, la domanda dovrà contenere l'indicazione della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, nonché dell'importo dello stipendio annuale lordo, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Lo Sportello Unico, verificata la regolarità degli adempimenti di legge, rilascerà il nulla osta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

La procedura è semplificata nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle P.S., un apposito Protocollo d'Intesa.

In tale ipotesi infatti il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante.

Al lavoratore straniero altamente qualificato, entrato legalmente in Italia e autorizzato allo svolgimento di attività lavorative, viene rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno elettronico che presenta la dicitura “Carta blu UE”, che ha validità per un biennio nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato e negli altri casi una durata corrispondente a quella del rapporto di lavoro instaurato, aumentato di tre mesi.
Alla scadenza, salvo motivi ostativi, l’interessato potrà ottenere il rinnovo del permesso.

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Per i primi due anni, il titolare di Carta blu UE può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività lavorative conformi a quelle per le quali è stato rilascia

to il permesso, ma dopo 18 mesi di residenza legale in Italia può spostarsi in un altro Stato dell'Unione che abbia recepito la Direttiva Europea già citata, o viceversa, se proveniente da questo, dopo un eguale periodo di soggiorno, può entrare nel territorio nazionale per svolgervi una prestazione di analogo livello, senza necessità di visto.

In sintesi, con la Carta blu UE il lavoratore altamente qualificato ottiene un permesso di soggiorno “super” che gli consente di:

  • entrare e soggiornare con la propria famiglia nello Stato di rilascio, uscirne e attraversare gli altri Stati dell’Unione Europea;
  • accedere al mercato del lavoro nel settore di specifico interesse;
  • beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro, il trattamento pensionistico, la sicurezza sociale, l’istruzione e la formazione professionale.

6. Le novità per il rilascio della Carta blu UE

Il già citato decreto “Destinazione Italia”, recependo la volontà politica di creare una più agevole corsia di accesso per questi lavoratori, ha apportato alcune modifiche al testo originario dell’art. 27 quater.

L’effetto innovativo della norma è stato quello di sganciare il titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale, nel senso che quest’ultima non deve più intendersi acquisita esclusivamente in conseguenza del primo.

Come chiarito infatti con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle P.S. del 17 marzo 2014, lo straniero che intende fare ingresso nel territorio nazionale come lavoratore altamente qualificato, per ottenere il rilascio della Carta blu UE non dovrà più richiedere la certificazione di conformità del MIUR, essendo sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero posseduto, effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza.

Resta fermo, ovviamente, il riferimento all’inquadramento professionale ed ai parametri relativi alla classificazione come sopra descritti. Quadrato Azzurro

[*] La dottoressa Elvira Cilento è funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del libero pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.


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