L'apparato sanzionatorio in materia di tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto (2ª parte)
di Mario Chiappetta [*]
1. Premessa
Dopo aver esaminato nel precedente numero di “Lavoro@confronto” i precetti ed il relativo apparato sanzionatorio in tema di tempi di guida nell’autotrasporto, si prosegue nella disamina della normativa comunitaria che regolamenta il settore, in particolare analizzando i precetti in materia di interruzioni, riposo giornaliero e riposo settimanale, mettendo naturalmente in evidenza i nuovi importi sanzionatori, decorrenti a partire dalle violazioni commesse dopo il 31 dicembre 2014, ed introdotti con il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2014, adottato nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 195, comma 3, Codice della strada (d’ora in avanti CdS)[1].
2. Le interruzioni (art. 7, Reg. CE 561/2006).
Interruzione è un periodo in cui i conducenti non possono guidare né svolgere altre mansioni e che serve unicamente al loro riposo (art. 4, lett. d, Reg. CE 561/2006).
Ogni 4 ore e mezza di guida consecutiva è prescritta dal Regolamento una interruzione, da godersi di norma in maniera unitaria e per un tempo non inferiore a 45 minuti consecutivi (art. 7, par. 1).
È prevista una modalità alternativa di fruizione della interruzione, di tipo frazionato, anziché unitario, ma secondo rigidi paletti stabiliti dal regolamento (art. 7, par. 2): frazionamento soltanto in due interruzioni, la prima obbligatoriamente di non meno di 15 minuti consecutivi, la seconda immediatamente successiva obbligatoriamente di non meno di 30 minuti consecutivi, intercalate nel periodo di guida in modo tale che sia sempre rispettato il principio di non meno di 45 minuti di interruzione ogni 4 ore e mezza di guida[2].
Va al riguardo detto che il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo di presa in consegna o di rilascio del veicolo, o per ritornarne, quando il veicolo non si trova presso la sede aziendale o nel luogo di residenza dell’autista, non è interruzione e non è riposo, ma va considerato e valorizzato come altre mansioni, a meno che il conducente non viaggi a bordo di una nave o di un treno e disponga di apposita cuccetta o branda (art. 9, par. 2).
L’interruzione può non essere osservata in nessuna delle due alternative modalità previste allorquando dopo 4 ore e mezza inizi un periodo di riposo (giornaliero o settimanale).
I precetti di cui all’art. 7 in tema di interruzioni possono essere derogati nel caso in cui il conducente si trovi costretto a dover proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l’automezzo ovvero per il carico, tutto a condizione che a. non venga compromessa la sicurezza stradale, b. venga dal conducente annotata tempestivamente e specificamente, sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul nastrino di stampa di quello digitale il motivo esatto della deroga (art. 12).
L’apparato sanzionatorio per l’ipotesi di violazione dei precetti suddetti in tema di interruzioni è costituito dall’art. 174 Cds, comma 8. In questo caso non è prevista una gradualità di sanzioni.
In particolare è previsto:
- il pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 658,00
[Pagamento in misura ridotta: euro 164,00 per ogni violazione;
pagamento in misura ridotta con sconto del 30%: euro 114,80 per ogni violazione]
3. I riposi (art. 8, Reg. CE 561/2006)
I precetti in tema di riposi giornalieri e settimanali constano di una definizione di riposo giornaliero/settimanale e della individuazione dell’arco temporale di riferimento entro cui il riposo stesso (giornaliero e settimanale) deve essere goduto.
Gli stessi precetti tollerano, inoltre, deroghe nelle ipotesi già viste per i tempi di guida e per le interruzioni, e contemplate dall’art. 12 del Regolamento.
Ancora, per i periodi di riposo giornaliero e per i periodi di riposo settimanale ridotto vale il principio per cui, nel caso di conducenti che si trovino in trasferta, possono essere fruiti a bordo del veicolo ma soltanto a condizione che sia fermo, in sosta per tutta la durata del riposo, e che sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti a bordo (art. 8, par. 8).
Preliminare è, però, anzitutto la definizione di riposo: è tale ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo (art. 4, lett. f, Reg. CE 561/2006).
3.1. Riposo giornaliero
Periodo di riposo giornaliero è il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto” (art. 4, lett. g).
Periodo di riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione (art. 4, lett. g).
Periodo di riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore (art. 4, lett. g).
Il conducente deve rispettare i periodi di riposo giornaliero: in particolare, nell’arco di 24 ore decorrenti dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, e ferme restando ovviamente le interruzioni di cui si è detto, deve godere di un riposo di almeno 11 ore consecutive e con totale libertà di disporre del proprio tempo (art. 8, parr. 1 e 2), usufruibile anche in maniera frazionata (il primo di almeno 3 ore senza interruzione ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione, il tutto sempre entro e non oltre le 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo).
Nell’arco temporale compreso tra due periodi di riposo settimanale è consentito fruire per non più di tre volte dei riposi giornalieri ridotti; in altri termini, nel predetto arco temporale, il conducente, per non più di tre volte, può riposare continuativamente e con libera disponibilità del proprio tempo anziché per 11 ore, entro ogni arco di 24 ore decorrenti dal termine del precedente riposo, per almeno 9 ore; quindi si può scendere sotto 11 ma mai sotto 9 ore ininterrotte di riposo (art. 8, par. 4).
Il Regolamento contempla anche l’ipotesi in cui entro il periodo di riferimento (24 ore dal termine del precedente riposo) si goda una parte di riposo giornaliero di almeno 9 ore ma inferiore a 11: in tal caso, non è evidentemente rispettato il riposo giornaliero c.d. regolare; può però essere considerato, tale periodo, che però non deve essere inferiore a 9 ore ininterrotte, come riposo giornaliero ridotto (art. 8, par. 2, secondo periodo), come visto consentito, con il limite di massimo tre volte tra due periodi di riposo settimanale.
Infine, va detto che un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o ridotto (art. 8, par. 3).
3.2. Riposo giornaliero in caso di multipresenza
In caso di multipresenza – ciò che si ha quando durante un periodo di guida compreso tra un periodo di riposo giornaliero e quello successivo o tra un periodo di riposo giornaliero ed uno settimanale vi siano a bordo dell’automezzo due conducenti (art. 4, lett. o) – i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale (art. 8, par. 5).
A ben vedere si tratta di una doppia deroga, dato che è esteso l'arco temporale di riferimento per il riposo giornaliero e dato che la durata di 9 ore, anziché rappresentare una eccezione ammessa limitatamente a tre volte tra due periodi di riposo settimanale, diventa la regola: presupposto ineludibile per la validità della deroga in argomento è la sussistenza di una fattispecie di multipresenza, ciò che si ha soltanto quando durante un periodo di guida compreso tra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale vi sono a bordo del veicolo almeno due conducenti; per la prima ora di multipresenza (il periodo di guida come appena descritto) la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria, motivo per cui mancando viene meno la fattispecie stessa della multipresenza, con conseguente ritorno alle regole generali in materia di riposo giornaliero.
È opportuno, infine, ricordare che quando il veicolo è in movimento il secondo conducente (quello non alla guida3) non è mai a riposo, bensì in disponibilità. Rimanendo a bordo del mezzo, si sarà a riposo soltanto a veicolo fermo (in sosta) e purché a bordo dello stesso vi siano le opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.
3.3. Riposi settimanali
La disciplina del riposo settimanale per gli autotrasportatori deve essere complessivamente ricavata sia dalla disposizione definitoria contenuta nell’art. 4, Reg. CE 561/2006, sia dalla disposizione più specificamente precettiva contenuta nell’art. 8, dal par. 6 in poi, del predetto Regolamento.
Periodo di riposo settimanale è il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo e designa sia il periodo di riposo settimanale regolare che il periodo di riposo settimanale ridotto (art. 4, lett. h).
Periodo di riposo settimanale regolare è ogni tempo di riposo ininterrotto di 45 ore (art. 4, lett. h).
Periodo di riposo settimanale ridotto è ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, par. 6, fino ad una durata minima di 24 ore continuative (art. 4, lett. h).
Premesso quanto sopra, la disciplina in tema di riposi settimanali dettata dal Regolamento si articola in una pluralità di precetti:
- anzitutto, il riferimento è ad un periodo di due settimane consecutive (art. 8, par. 6), ricordando che per settimana è da intendersi, in maniera tassativa, il periodo di tempo compreso tra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica successiva (art. 4, lett. i);
- nel predetto periodo di riferimento, ossia nel corso di due settimane consecutive, il conducente deve fruire di due periodi di riposo settimanale regolare, oppure, in alternativa, di un periodo di riposo settimanale regolare e di un periodo di riposo settimanale ridotto, ma comunque di almeno 24 ore, a condizione che la riduzione venga compensata mediante la fruizione di un periodo di riposo di durata pari alla riduzione stessa da godersi entro la fine della terza settimana successiva a quella interessata dalla riduzione (art. 8, par. 6) e sempre in maniera da essere attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore (art. 8, par. 7); è evidente che, ove tale compensazione non dovesse intervenire, risulterebbe integrata una violazione del precetto con conseguente sanzionabilità della condotta[4]; inoltre, della possibilità di una compensazione in atto deve tenersi conto, ove si vada a verificare il rispetto del prescritto riposo settimanale di un dato arco temporale di riferimento, nel senso che dall’eventuale arco o intervallo di tempo di non attività (riposo) dovrà essere detratto quanto costituente compensazione per un precedente riposo settimanale ridotto, potendosi considerare riposo settimanale per così dire corrente (ossia rilevante per il periodo bisettimanale oggetto di considerazione) soltanto la restante parte di detto arco temporale;
- detto che i periodi di riposo settimanale nell’arco di due settimane consecutive debbono essere due (nelle due modalità/tempo alternative di cui si è detto), in ogni caso il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale (art. 8, par. 6, secondo periodo), precetto questo per così dire prevalente rispetto ai precedenti: infatti, ben potrebbe accadere che il conducente nell'arco di due settimane consecutive abbia fruito di due riposi settimanali (entrambi regolari, o uno regolare ed uno ridotto), avendo tuttavia lasciato trascorrere oltre 144 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale prima di procedere alla fruizione dei medesimi.
È dunque evidente la pluralità di condotte che possono costituire violazione dei precetti in materia di riposo settimanale e che di seguito si prova ad esemplificare:
- conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode di due riposi settimanali, entrambi di durata inferiore a 24 ore;
- conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode di due riposi settimanali ciascuno di durata superiore a 23 ore e 59 minuti, ma nessuno c.d. esteso ossia di 45 ore;
- conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode soltanto di un riposo settimanale regolare;
- conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode di un riposo settimanale regolare e di uno ridotto, ma, rispetto a quest'ultimo, non avviene, entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione, la prescritta compensazione;
- conducente che, dopo 144 ore di tempo continuative (ossia sei periodi di 24 ore), decorrenti dal termine del precedente periodo di riposo settimanale regolare o ridotto, non fruisce di alcun periodo di riposo settimanale, ridotto o regolare che sia, pur fruendo (in ipotesi) nell'arco delle due settimane consecutive di due riposi settimanali (regolari, o regolare e ridotto).
Una deroga al principio contenuto nel paragrafo 6 dell'art. 8, è espressamente prevista dal successivo paragrafo 6 bis, che ammette, laddove si tratti di servizi occasionali di trasporti internazionali di passeggeri, il rinvio del periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo, a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, alle condizioni di cui alle successive lettere a), b), c), e d).
In tema di riposi settimanali il Regolamento reca, infine, ulteriori due precisazioni.
Anzitutto stabilisce che un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato soltanto in una, ma non in entrambe; ne deriva che nel controllo sul rispetto dei precetti in esame il riposo settimanale considerabile, qualora ci si trovasse dinanzi ad un intervallo di non attività (dunque riposo) a cavallo di due settimane (secondo la definizione di settimana sopra ricordata, si badi), sarà o l’arco di tempo compreso tra l’inizio dell’intervallo de quo e le ore 23,59 della domenica, o l’arco di tempo compreso tra le 0,00 del lunedì e la fine del medesimo intervallo considerato.
Quanto all’ipotesi della trasferta, poi, il Regolamento consente l’effettuazione del riposo settimanale ridotto (e soltanto di quello ridotto) direttamente sul veicolo, prescrivendo, però, come condizione di relativa legittimità che il mezzo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e che il mezzo medesimo sia naturalmente in sosta (e non magari in movimento, guidato dal secondo autista in multipresenza).
L’apparato sanzionatorio per la violazione dell’obbligo del riposo giornaliero (anche per l'ipotesi di multipresenza) è rappresentato dall’art. 174 Cds, commi 4-6. Esso si caratterizza per una gradualità delle sanzioni con previsione di tre scaglioni via via crescenti delle quote di riduzione del riposo giornaliero rispetto al minimo stabilito dalla legge. In particolare è previsto:
- il pagamento di una somma da euro 213,00 a euro 850,00, per i casi di riduzione del riposo giornaliero di non oltre il 10%;
[Pagamento in misura ridotta: euro 213,00 per ogni violazione;
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 149,10 per ogni violazione] - il pagamento di una somma da euro 372,00 a euro 1.488,00, per i casi di riduzione del riposo giornaliero di oltre il 10% e fino al 20%;
[Pagamento in misura ridotta: euro 372,00 per ogni violazione;
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 260,40 per ogni violazione] - il pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00, per i casi di riduzione del riposo giornaliero di oltre il 20%.
[Pagamento in misura ridotta: euro 425,00 per ogni violazione;
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 297,50 per ogni violazione]
L’apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di riposo settimanale è rappresentato dall’art. 174 Cds, comma 7, secondo e terzo periodo. Esso si caratterizza per una gradualità delle sanzioni con previsione di soli due scaglioni crescenti delle quote di riduzione del riposo settimanale rispetto al limite minimo prescritto dal regolamento. A differenza dei casi visti sinora gli scaglioni come detto sono soltanto due, non essendovi sanzioni quando si “sfora” il limite in argomento di non più del 10%.
In particolare è previsto:
- il pagamento di una somma da euro 372,00 a euro 1.488,00, per i casi di riduzione del riposo settimanale di oltre il 10% e fino al 20%;
[Pagamento in misura ridotta: euro 372,00 per ogni violazione;
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 260,40 per ogni violazione] - il pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00, per i casi di riduzione del riposo settimanale di oltre il 20%.
[Pagamento in misura ridotta: euro 425,00 per ogni violazione;
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 297,50 per ogni violazione]
La 1ª parte è stata pubblicata su LAVORO@CONFRONTO n. 9
Note
[1] L'art. 195, comma 3, Cds, prevede che "la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti", motivo per cui "entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo". Il successivo comma 3 bis chiarisce che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata ai sensi del precedente comma 3 deve essere arrotondata all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. L'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'ISTAT, ed in base al quale i predetti Ministri hanno provveduto all'adeguamento dell'importo delle sanzioni con il Decreto Interministeriale del 16 dicembre 2014, è dello 0,8%.
[2] Il precetto è violato se, ad esempio, la prima è di dieci minuti e la seconda di 35 minuti, o la prima di 20 minuti e la seconda di 25, o ancora se in un dato arco di tempo si rintraccia un periodo di guida di oltre 4 ore e mezza, pure intervallato da plurime interruzioni, non rispondenti, però, per durata e/o per ordine cronologico a quanto previsto dalla norma; queste ultime interruzioni, se di durata non regolamentare, si considerano come non fatte ed i periodi di guida che le precedono e che le seguono si considerano unitariamente (ossia, come se si trattasse di guida consecutiva).
[3] È utile ricordare come già la disposizione definitoria di cui all'art. 4, comma 1, Reg. CE 561/2006, consideri (lett. c) conducente non solo chi sia addetto alla guida, anche per un breve periodo, ma anche chi si trovi a bordo di esso "con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo" (vds. precedente nota 3).
[4] Al riguardo deve osservarsi come, dalla disposizione in argomento, deriva ulteriormente che, relativamente ad un medesimo periodo di due settimane consecutive l’autista può ben incorrere sia nella violazione amministrativa consistente nella mancata fruizione di almeno un periodo di riposo settimanale esteso, sia nella violazione amministrativa consistente in ciò che, avendo fruito di un riposo settimanale ridotto, non abbia poi effettuato la prescritta compensazione entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione; in altri termini, se nel periodo bisettimanale considerato i riposi sono entrambi ridotti (ossia nessuno dei due equivalente alla misura minima del riposo settimanale regolare, pari a 45 ore), il conducente intanto avrà commesso una violazione per mancanza di almeno un periodo di riposo settimanale regolare, e poi incorrerà anche in un’altra infrazione se, entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione, non avrà recuperato la riduzione con un periodo di riposo di pari durata.
[*] Avvocato, Ispettore del lavoro - Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del libero pensiero dell’autore e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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