La tutela infortunistica nello sport

di Alberto Del Prete [*]

Alberto Del Prete

La tutela infortunistica in generale, con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro – Al fine della ricostruzione di un’efficace trattazione della disciplina della tutela infortunistica nell’attività sportiva, non ci si può esimere da una pur breve premessa di carattere generale, riguardante i principali lineamenti della disciplina giuridica di settore.

A tutela dell’attività lavorativa in genere il legislatore ha inteso predisporre una serie di tutele tra le quali una specifica rilevanza può essere attribuita a quella infortunistica, che si applica nei casi di ricorrenza di un evento accidentale, come tale imprevedibile, avvenuto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, per effetto del quale arrivi ad essere compromessa, più o meno gravemente, l’integrità fisica del lavoratore il quale, necessità, a quel punto, della relativa assistenza. Tuttavia dev’essere anche rilevato che non ogni e qualsiasi evento accidentale può essere considerato e trattato come infortunio sul lavoro, ma soltanto quelli che abbiano i requisiti normativamente previsti.

Il riferimento normativo, allora, non può che essere l’art. 2 D.Lgs. n. 1124/1965, che disciplina espressamente non soltanto quelli che sono considerati i presupposti, ma anche le conseguenze dell’infortunio sul lavoro, intendendosi, pertanto, esclusi, da detta disciplina, tutti gli altri eventi che risultino privi, in tutto o in parte, dei predetti requisiti. A delineare, pertanto, i contorni della fattispecie concorrono, pertanto, i presupposti della stessa (la causa violenta e l’occasione di lavoro), con funzione includente, ed i suoi limiti (dolo, colpa e rischio elettivo), con funzione, in questo caso, escludente. L’intera disciplina infortunistica va poi tenuta nettamente distinta dalla malattia professionale la quale, pur essendo comunque connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre alle concrete modalità di accertamento, si differenzia nettamente dall’infortunio per effetto della diversa tipologia della causa scatenante (violenta, per l’appunto, nell’infortunio, e lenta, invece, nella malattia).


Applicabilità della tutela infortunistica in ambito sportivo
– Prima di entrare nel merito della trattazione, occorre fare innanzitutto una netta distinzione, non soltanto a livello di definizione ma anche, e soprattutto, a livello di effettività della tutela, tra sportivi professionisti e dipendenti da un lato, di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 38/2000, e sportivi dilettanti dall’altro, di cui all’art. 51 Legge n. 289/2000.

A ben vedere, però, per quanto riguarda la prima categoria, degli sportivi professionisti, la definizione di quest’ultimo concetto è ascrivibile, in realtà, all’art. 2 Legge n. 91/1981. Il professionismo, in questo caso, non sta ad indicare soltanto la percezione di un compenso per lo svolgimento dell’attività sportiva, che non si limita, dunque, all’espletamento di una mera attività ludica, ma implica un vero e proprio inquadramento settoriale, qualificato dall’esercizio di una professione, mediante lo svolgimento della prestazione lavorativa appositamente richiesta. Ed in quanto tale, si tratta di una prestazione per la quale viene prevista la tutela piena dell’attività lavorativa, ricomprendendo, cioè, non soltanto la tutela infortunistica, ma anche quella contro le malattie professionali.

Attualmente sono soltanto sei le federazioni sportive che al loro interno hanno istituito il professionismo: il calcio (serie A, B e Lega Pro distinta in I° e II° divisione), la pallacanestro (serie A1 e A2 maschile), il ciclismo (per le gare su strade e su pista approvate dalla lega ciclismo), il motociclismo (per la disciplina della velocità e del motocross), il pugilato (I°, II° e III° serie nelle 15 categorie di peso) ed il golf.


Affinché operi a pieno regime la tutela di cui si discute è, però, necessario che tali sportivi siano anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato, essendo tale requisito esplicitamente richiesto dal già citato art. 6 I° comma D.Lgs. n. 38/2000.

La costituzione di un simile rapporto tra la società e lo sportivo professionista presuppone, a pena di nullità, la stipulazione di un contratto in forma scritta, conforme al contratto tipo predisposto e che va depositato, per la relativa approvazione, presso la federazione sportiva nazionale di appartenenza (art. 4 Legge n. 81/1991).

La mancanza anche di uno solo dei presupposti sopra indicati (forma scritta, conformità al modello tipo e deposito per l’approvazione) comporta la nullità del contratto e, per l’effetto, la conseguente inapplicabilità della tutela assicurativa I.N.A.I.L., residuando soltanto, ove ne ricorrano gli estremi, quella prevista dall’art. 2126 cod. civ. anche per ciò che riguarda la regolarizzazione della posizione previdenziale per il periodo in cui il rapporto di lavoro dello sportivo ha avuto esecuzione.

Delprete 14 1Dall’art. 3 Legge n. 91/1981 si evince, poi, come per gli atleti vi sia una vera e propria presunzione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, mentre, al contrario, dev’essere accertato caso per caso l’eventuale ricorrenza di una prestazione che abbia i connotati tipici del lavoro autonomo.

Ove si verifichi tale ultima ipotesi, per i soggetti interessati non opererà, dunque, la tutela prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2000, bensì soltanto quella di cui all’art. 8 Legge n. 91/1981.

Per quanto riguarda i dilettanti, invece, si tratta di una categoria di persone che svolgono, in buona sostanza, un’attività sportiva a titolo gratuito, percependo nulla di più di un rimborso spese. Ed in questo senso va ricordato come, tornando indietro nel tempo soltanto di qualche decennio, la partecipazione ai Giochi Olimpici, ossia la più importante manifestazione sportiva a livello planetario, era rigorosamente riservata ai soli dilettanti, con esclusione dei professionisti.

Tralasciando, però, l’evoluzione avvenuta negli ultimi decenni del significato del termine dilettante nella pratica sportiva, con particolare riferimento a taluni sport (atletica leggera, sci), nei quali gli atleti mantengono il requisito di dilettante attraverso l’inquadramento nel gruppo sportivo di un corpo militare (carabinieri, polizia, guardia di finanza e corpo forestale), nel cui ambito gli atleti restano soltanto nominalmente dilettanti ma, in realtà, vengono stipendiati per svolgere l’attività sportiva, si rende necessario procedere ad un’ulteriore distinzione, nell’ambito della categoria dei dilettanti, rispetto a coloro che, pur svolgendo occasionalmente un’attività sportiva, non possono considerarsi come veri e propri atleti.

Coloro che svolgono con regolarità e continuità un’attività sportiva da dilettanti sono normalmente iscritti e tesserati nelle federazioni alle quali fanno riferimento le singole discipline sportive, realizzandosi, così, una pur sommaria disciplina dell’attività sportiva dilettantistica.

Delprete 14 2La pratica sportiva, tuttavia, può anche essere del tutto libera, non assoggettata, cioè, ad alcun tipo di disciplina. Si tratta, in tal caso, di persone che svolgono un’attività sportiva occasionale, ossia limitata a singole occasioni, e che, in tal senso, non possono essere equiparate agli sportivi dilettanti, in senso stretto, proprio per l’assenza di qualunque disciplina giuridica. Da ciò ne scaturisce, come ovvia conseguenza, anche l’assenza di qualunque forma di specifica tutela non soltanto in caso di malattia professionale, stante la totale assenza di qualsiasi riferimento ad un attività sportiva svolta professionalmente, ma anche in caso di infortunio, per effetto della già riferita assenza di qualunque forma di disciplina giuridica di detta attività sportiva.

Diversa è, invece, la situazione degli sportivi dilettanti in senso stretto, per i quali, pur mancando ogni forma di tutela per eventuali malattie professionali, proprio per la predetta assenza di collegamento ad un attività lavorativa, è stata predisposta dal legislatore una specifica tutela in caso di infortunio, ai sensi dell’art. 51 Legge n. 289/2002.

Si evidenzia, in tal modo, una specifica peculiarità del settore dell’attività sportiva, di assoluto rilievo nel panorama generale della tutela infortunistica, poiché è lo stesso legislatore a prevedere una forma di tutela infortunistica anche in relazione ad un’attività, come quella sportiva, che non fa diretto riferimento ad un lavoro e quindi, come tale, non può avere alcun riferimento alla c.d. occasione di lavoro, già citata nella disciplina generale. Quadrato Arancione

(segue nel prossimo numero)

Bibliografia

Aldo De Matteis – Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Giuffrè Editore - Milano 2011.
Avv. Angelo Guadagnino – La tutela antinfortunistica nello sport: i rapporti di competenza I.N.A.I.L./SPORTASS – su la previdenza.it

[*] Avvocato, Funzionario Area Amministrativa e Giuridico – Contenzioso – F5 in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per la relativa Amministrazione di appartenenza.

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