Criticità del lavoro nelle associazioni e nelle società sportivo-dilettantistiche

di Piero Cascioli [*]

Piero Cascioli 2Il lavoro prestato nelle Associazioni e nelle Società sportivo dilettantistiche, ha creato e tuttora crea non pochi problemi per l’attività ispettiva. Le Circolari ministeriali hanno cercato di fornire chiarimenti ed indicazioni operative al personale ispettivo, fissando alcuni criteri per l'inquadramento e la qualificazione delle prestazioni lavorative. Da ultimo, la circolare n. 1 del 01/12/16 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che richiamando la lettera circolare n. 4036 del 21/02/14, ribadisce l'essenzialità della presenza delle due condizioni – iscrizione nel registro delle società sportive e specifica qualificazione delle mansioni – per l'applicazione della regolamentazione agevolativa che riconduce nella categoria dei redditi diversi i compensi corrisposti ai collaboratori che rendono prestazioni lavorative a favore delle ASD o delle SSP. Ma vediamo con ordine cosa dice questa disciplina e le problematiche che possono presentarsi al personale ispettivo nel corso dell'attività di vigilanza svolta in tali ambiti.

Vediamo in premessa il quadro normativo di riferimento.

La prima fonte normativa che a tal uopo rileva, è il TUIR – DPR n. 917/86, che all'art. 67 co. 1 lett.m), ci dice che rientrano nella categoria dei "redditi diversi" anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell'esercizio diretto di attività sportivo dilettantistiche e nelle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese a favore di ASD e SSD. Poi, l'art. 69 co. 2 dello stesso testo unico, aggiunge che tali compensi non costituiscono reddito fino ad un importo non superiore a 7500 euro annui. Da ultimo, l'art. 35 co. 5 della legge 14/09, fa rientrare nella categoria "esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistiche" di cui all'art. 67 comma 1 lett.m) anche le altre seguenti attività: formazione, didattica, preparazione, assistenza, correlate correlate alla stessa attività sportivo-dilettantistica.

Quindi, ricapitolando, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, possiamo dire che l'esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistiche consiste, oltre che nelle attività rese in occasione di gare o manifestazioni sportive, anche nelle attività di didattica, formazione, preparazione, assistenza. Le somme corrisposte per dette attività non costituiscono reddito fino a 7500 euro annui e, pertanto, entro tale ammontare non c'è alcun obbligo fiscale e contributivo.

Fatte queste premesse, andiamo ora a vedere cosa si intende per "esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistiche".

Dobbiamo partire dalla natura delle associazioni e delle società sportivo dilettantistiche e vedere poi i rapporti che si svolgono al loro interno. Questi sono in sostanza i due requisiti che le associazioni e le società devono possedere perché possano rientrare nella categoria e beneficiare del regime agevolato.

Il primo e fondamentale requisito è l'iscrizione ad un apposito registro tenuto dal CONI, che diventa una sorta di certificazione della effettiva attività svolta dalla A/S.

Poi c'è il secondo requisito che è l'autentico svolgimento di attività sportivo dilettantistica. Questo secondo elemento è importante quanto il primo in quanto proprio la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto la natura meramente dichiarativa dell’iscrizione al registro CONI. Allora bisogna andare a vedere se l'ASD persegue veramente i fini istituzionali, cioè svolga un'attività di effettiva promozione dello sport dilettantistico attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di attività rese a gare e manifestazioni sportive, i frequentatori e i soggetti facenti parte all'ADS partecipino alla vita associativa, alle decisioni gestionali, alle attività ludiche, amatoriali, agonistiche dell'associazione stessa.

In presenza, dunque, dei due requisiti sopra descritti, l'ASD rientra nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche e, pertanto, beneficia delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 67 co. 1 lett. m) del DPR 917/86 che contempla appunto la voce "redditi diversi", e tutti i compensi corrisposti a fronte di tali attività non costituiscono reddito fino ad un importo di 7500 euro annui.


Tutto questo significa che l'ASD non deve avere scopo di lucro, le attività ivi svolte non devono avere una connotazione di attività imprenditoriale commerciale. Così, per esempio, in una palestra che vuole avere una connotazione di ASD, i frequentatori non devono pagare corrispettivi come se fossero clienti, ma devono partecipare alle attività ludiche, amatoriali, gestionali, ecc. Così come, l'istruttore sportivo che ad esempio fa un corso di formazione ai soci, agli associati, ai frequentatori del circolo sportivo, potrà considerarsi di natura sportivo dilettantistica solo se trova la propria ragione nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ADS, con la partecipazione alla vita associativa del sodalizio. Se invece si tratta di un rapporto che si svolge secondo logiche di mercato, viene meno il sodalizio, quindi la natura sportiva dilettantistica.

Cascioli 19 20 1Come sopra accennato, rientrano nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche anche quelle rivolte alla formazione, didattica, preparazione e assistenza. Rientrano, altresì, nella voce "redditi diversi" anche le collaborazioni coordinate e continuative rese in ambito amministrativo gestionale (compiti di segreteria, raccolta di iscrizioni, tenuta cassa, tenuta della contabilità); tali attività devono essere svolte da soggetti non professionisti. La non professionalità, infatti, è un requisito essenziale per rientrare nella categoria "redditi diversi"; quindi i compensi non devono essere conseguiti nell'esercizio di arti, professioni, cioè attività che necessitano di conoscenze tecniche, specialistiche, svolte abitualmente, cioè caratterizzate da ripetitività, stabilità, sistematicità. Indice di professionalità e anche quando il prestatore si rivolge ad una committenza indeterminata e plurima. L'Enpals poi individua un altro indice di non professionalità, individuandolo nella marginalità dei compensi che dovrebbero essere non superiori a 4500 euro annui.

Quindi, nel caso in cui le prestazioni lavorative non hanno le caratteristiche sopra descritte, non potranno essere qualificate come sportivo dilettantistiche e, pertanto, in tali casi il personale ispettivo andrà a riqualificare dette prestazioni indagando sulle concrete modalità in cui si svolge la prestazione stessa riconducendola nella categoria lavoristica più confacente.

È bene ancora ricordare che tutte le prestazioni sportive che ricadono nell'orbita dell'ENPALS, prescindono dalla natura del rapporto sia ai fini previdenziali che fiscali. Pertanto, sia se trattasi di lavoro subordinato, o parà subordinato, o autonomo, i compensi saranno comunque soggetti al contributo previdenziale con aliquota del 33%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore.

Per i cococo si conteggiano le giornate di effettivo lavoro e il contributo si calcola sul minimale giornaliero pari a circa 45 euro. Per le prestazioni di lavoro autonomo professionale ex art. 2222 c.c., il prestatore rilascerà fattura indicando: importo lordo, accredito iva, la ritenuta d'acconto del 20% e la ritenuta previdenziale a carico del prestatore del 9,19%, infine il compenso netto. Anche a fronte di prestazioni gratuite sarà dovuto all'ENPALS il versamento dei contributi calcolati sul compenso minimo giornaliero figurativo che è circa 45 euro.

Cascioli 19 20 2Vediamo a questo punto quali sono le conseguenze sanzionatorie a seguito di una riqualificazione e le varie situazioni che il personale ispettivo potrà trovarsi di fronte.

Intanto, se ci si trova di fronte a prestazioni riconducibili al lavoro subordinato o parasubordinato, il datore di lavoro sarà obbligato alla tenuta del LUL e a registrarvi tali prestazioni, con l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego. L'interpello n. 22/2010 del ministero del lavoro si esprime in questi termini, cioè che anche le collaborazioni rientranti nell'alveo dell'art. 67 del TUIR, che perseguono fini istituzionali dell'ASD, devono essere comunicate al centro per l'impiego e registrate sul LUL, anche se rese gratuitamente; persino le prestazioni rientranti nell'orbita Enpals devono essere comunicate al centro per l'impiego (nota MinLavoro 5460 del 6 agosto 2008).

Nel caso manchino tali adempimenti, si procederà al recupero dei contributi, le sanzioni per le omesse registrazioni sul LUL e le omesse comunicazioni obbligatorie. Se la prestazione viene inquadrata nella categoria del lavoro subordinato, oltre a quanto sopra detto, sarà irrogata anche la maxi sanzione per lavoro nero, e ricorrendone i presupposti, sarà adottato il provvedimento di sospensione.

Ribadiamo, che tali adempimenti non saranno dovuti, e quindi non scatterà il regime sanzionatorio sopra descritto, per le prestazioni rese dagli associati o dai soci, nell'ambito dei fini istituzionali dell'ASD che abbia le caratteristiche ed i requisiti prima descritti: iscrizione nel registro CONI e genuinità delle attività in senso sportivo dilettantistico. Quadrato Azzurro

[*] Responsabile Area Vigilanza 1 di coordinamento della Direzione Territoriale del Lavoro di Roma. Vincitore del Premio Massimo D’Antona 2016. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

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