Le nuove disposizioni sanatorie introdotte dal D.L. n. 145/2013, come convertito dalla L. n. 9/2014, per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare

di Pietro Perri [*]

PerriIl Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, tra le altre disposizioni, all’art. 14, rubricato misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare, è intervenuto a rivedere l’importo delle sanzioni per il lavoro “nero” (aumentato del 30%) e delle somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare o gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (aumento del 30%).

I proventi dell’inasprimento delle sanzioni sono destinati a finanziare, attraverso il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’assunzione di 250 ispettori, di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro e 50 nel profilo di ispettore tecnico, nonché, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2014), misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Maxi-sanzione per lavoro sommerso

L’art. 14, comma 1, lett. b, della Legge di conversione n. 9/2014 del Decreto Legge n. 145/2013, prevede espressamente che l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30%. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del Decreto Legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La novità introdotta in sede di conversione e che restano, tuttavia, soggette alla procedura di diffida tutte le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 145/2013.

Prima della modifica, l’art. 4 della Legge n. 183/2010 stabiliva che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico, trovava applicazione la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tale importo diminuiva da 1.000 a 8.000, maggiorato di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare, se il dipendente, dopo un primo periodo di lavoro irregolare, fosse risultato occupato regolarmente da un momento successivo e, comunque, precedente all’accesso ispettivo.

Con il Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, i nuovi importi delle sanzioni per lavoro nero sono i seguenti:

  1. la maxi-sanzione, a partire dal 24 dicembre 2013, passa, rispettivamente, a 1.950 ed a 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata sale a 195, secondo un orientamento che qualifica la stessa come sanzione aggiuntiva (circ. Ministero del Lavoro n. 38/2010);
  2. l’importo della c.d. “mini maxi-sanzione”, sempre a partire dal 24 dicembre 2013, passa, rispettivamente a 1.300 ed a 10.400 euro, mentre la somma aggiuntiva di 30 euro a giornata sale a 39.

Perri 3 1I nuovi importi sanzionatori, come detto, sono in vigore dal 24 dicembre 2013; tuttavia per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile il personale ispettivo deve individuare il momento in cui si consuma l’illecito (permanente), vale a dire il tempo della cessazione della occupazione irregolare. Pertanto, se la condotta è cessata prima del 24 dicembre 2013, si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero la fattispecie attenuta da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera, che con la procedura di diffida ex art. 13 Decreto Legislativo n. 124/2013 è pari, rispettivamente, a 1.500 euro più 37,50 di maggiorazione giornaliera e a 1.000 euro più 7,50 di maggiorazione; se la condotta è iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013, si applica la nuova maxi-sanzione nell’importo da 1.950 a 15.600 euro più 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero la maxi-sanzione attenuta da 1.300 a 10.400 euro più 39 euro di maggiorazione giornaliera, che con l’applicazione dell’istituto della diffida, esclusivamente (lo si sottolinea) per il periodo di vigenza del Decreto Legge 145/2013 (dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014), ammonta, rispettivamente, a 1.950 euro più 48,75 di maggiorazione giornaliera e a 1.300 euro più 9,75 di maggiorazione.

Perri 3 2Dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 9/2014 (22 febbraio 2014) non è più possibile applicare l’istituto della diffida ex art. 13 D.Lgs 124/04, per cui il datore di lavoro non avrà l’opportunità di procedere al pagamento di una sanzione ridotta (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.

Per la sanzione base e la maggiorazione si dovrà, perciò, procedere direttamente alla notificazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 14 della Legge n. 689/81. Deve ritenersi ammissibile, in ogni caso, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981; ne deriva, quindi, che in entrambe le ipotesi di illecito (maxi-sanzione base e attenuata) sarà possibile ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta e, conseguentemente, la sanzione pecuniaria irrogabile sarà rispettivamente, pari a 3.900 euro per lavoratore oltre a 65 euro di maggiorazione giornaliera e a 2.600 euro per lavoratore oltre a 13 euro di maggiorazione giornaliera (doppio del minimo edittale per la base fissa e un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore).

Sanzioni civili previdenziali

Rimangono invariate le modifiche apportate dalla Legge n. 183/2010 all’art. 3, comma 3 del Decreto Legge n. 12/2002, in tema di sanzioni civili previdenziali connesse all’evasione di contributi e premi per l’impiego di lavoratori in nero.

In caso di lavoro sommerso – sia nell’ipotesi di lavoro totalmente in nero che di lavoro parzialmente in nero – la maxi-sanzione previdenziale opera, difatti, quale aumento del 50% delle sanzioni civili previste per l’evasione contributiva dall’art. 116 della legge n. 388/2000. Pertanto, le sanzioni civili per lavoro nero continuano ad essere calcolate nella misura del 30% in ragione d’anno fino ad un massimo del 60% della contribuzione evasa (l’importo così determinato va maggiorato del 50%). La sanzione civile, è bene ricordalo, si applica solo quando al momento dell’accesso ispettivo i termini per il pagamento di contributi e premi sono già scaduti. Pertanto, ai fini dell’INAIL, il presupposto per l’applicazione delle sanzioni civili per lavoro irregolare è che al momento dell’accesso ispettivo sia scaduto il temine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto per lo stesso periodo.

Considerata la natura risarcitoria delle sanzioni civili previdenziali, dette modalità di calcolo vanno applicate solo in caso di accertamenti iniziati dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010).

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Perri 3 3Nell’art. 14, comma 1, lett. b, della Legge di conversione n. 9/2014 del Decreto Legge n. 145/2013, si prevede, altresì, che l’importo delle somme aggiuntive di cui all’art. 14, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relative alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è aumentato del 30%.

Rimangono intatti i presupposti oggettivi che consentono agli Ispettori di adottare il relativo provvedimento nelle due distinte fattispecie che riguardano, rispettivamente, il lavoro irregolare e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Muta, invece, una delle condizioni necessarie perché si possa ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’impresa.

Con riferimento alla revoca della sospensione dell’attività d’impresa, l’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce che «il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato», non necessariamente quindi dal medesimo ispettore che ha adottato il provvedimento, ma dall’organo al quale appartiene (così Circolare n. 33 del 10 novembre 2009), a seguito di:

  1. regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, la quale dovrà essere intesa non già come mera effettuazione della comunicazione di assunzione, o della denuncia agli enti previdenziali, o come registrazione sul libro unico del lavoro, ma piuttosto anche come adempimento dei doveri minimi in materia di sicurezza, del datore di lavoro o del dirigente, di informazione, formazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria, se prevista;
  2. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. pagamento della somma aggiuntiva unica pari, dal 24 dicembre 2013, a euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

È il caso di evidenziare, infine, che gli importi delle somme aggiuntive correlate alla sospensione, non essendo né sanzioni amministrative, né ammende, non erano rientrate nell’aggiornamento quinquennale del D.L.vo n. 81/2008, previsto dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013, in vigore dal 1° luglio 2013, secondo le precisazioni espresse dallo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013. Quadrato Azzurro

[*] L'avv. Pietro Perri è Ispettore del Lavoro, Responsabile dell’Unità Operativa di Vigilanza Ordinaria della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza.
Ogni considerazione è frutto esclusivo del libero pensiero dell’autore e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004.


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