Anno VII - N° 34-35

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Luglio/Ottobre 2019

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Anno VII - N° 34-35

Luglio/Ottobre 2019

“Nuova Ratio” della normativa

Inesattezze o omissioni da parte dell’INPS

Il pubblico dipendente può esercitare il diritto di farle correggere anche prima del pensionamento


di Alessandra Galazzi [*]

Alessandra Galazzi 34

L’assetto normativo che riguarda i versamenti datoriali di ripristino delle posizioni contributive del pubblico impiego si è reso, in tempi recenti, latore di un importante mutamento. Posto in essere dalla portata innovativa degli orientamenti forniti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a tutte le Amministrazioni statali ed Enti pubblici, tale impulso giuridico ha segnato un autentico cambio di direzione nell’espletamento dell’azione amministrativa.

Esso sorge, infatti, con l’intento di dettare al datore pubblico, entro termini quinquennali, la puntuale adozione di tutti i provvedimenti connessi alla verifica e regolarizzazione delle posizioni assicurative dei propri iscritti, prefiggendosi come fine ultimo quello di “non incorrere nei maggiori oneri ”previsti dalla prescrizione, da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia stabiliti dall’art. 13 della legge n. 1338/1962, come avviene nelle gestioni private INPS.

Già nel 2014 e 2016, con l’emissione delle Circolari n. 49 del 3 aprile 2014, n. 148 del 21 dicembre 2014 e n. 12 del 29 gennaio 2016, l’INPS ha inteso impartire le direttive fondamentali finalizzate al consolidamento della Banca Dati delle Posizioni Assicurative dei lavoratori iscritti alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. A conclusione del processo, con Circolare n. 101 del 20 giugno 2017 e successivo Messaggio n. 2620 del 28 giugno 2018, l’Istituto ha poi disciplinato, la conseguente linea di azione, da completarsi entro l’anno 2018, volta a determinare il passaggio a regime delle Amministrazioni Statali al sistema “Nuova passweb”, applicativo telematico su cui sono migrate le posizioni assicurative in seguito alla soppressione dell’INPDAP (art. 21, comma 1, Decreto legge n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011).

Galazzi 34 1È fuori dubbio che siffatto comportamento abbia imposto al “datore stato” una condotta sostanzialmente diversa rispetto al passato, sia nei confronti delle misure specifiche da adottarsi per “i periodi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione”, sia nella gestione, su canale telematico, delle prassi di lavorazione e regolarizzazione delle predette posizioni assicurative, delineando così uno scenario che, data l’importanza e la delicatezza degli interessi di cui si è reso portatore, ha richiesto, gioco forza, al mondo del pubblico impiego e a quello delle forze sociali una particolare sinergia di interventi nell’ambito stesso del processo, non escludendo, anzi al contrario, invitando anche il lavoratore a farne parte.

L’estratto conto Gestione dipendenti pubblici ora, infatti, è consultabile. Tramite il codice PIN del cittadino, rilasciato dall’INPS, in forma autonoma o con l’ausilio dei Patronati delle Organizzazioni Sindacali, il dipendente può accedere al sistema informatico di archiviazione dati e prendendo visione della propria posizione previdenziale, attraverso lo strumento di “Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa” (RVPA), se lo ritiene, può far rilevare le inesattezze o le omissioni presenti nel proprio Estratto Conto all’Istituto e al datore di lavoro, chiedendone così la puntuale sistemazione. Pertanto, se l’istanza è debitamente corredata da idonea documentazione che ne attesti la veridicità, la predetta RVPA rende di fatto sanabili sia gli errori relativi ai periodi di servizio resi, compresi quelli assoggettati a computo o ricongiunzione, sia i disallineamenti degli imponibili riportati nel sistema, rispetto agli imponibili pensionistici rilevabili da fonti certe, come ad esempio i CUD rilasciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF.

Alla luce di quanto finora esposto, corre l’obbligo di evidenziare che questo complesso sistema di interventi, unitamente alla consequenziale e doverosa pressione svolta dalle Confederazioni Sindacali e dai Patronati, ha indotto l’Istituto a sottoporre alla valutazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che non ha posto osservazioni contrarie in merito, l’opportunità di differire i termini di prescrizione alla data del 1° gennaio 2020 (Circolare n. 117 del 11.12.2018). E non solo: grazie anche all’operato del legislatore (art. 19 del d.l. n. 4/2019, convertito con L..n. 23/2019), tale termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2021. Si veda, a questo proposito, la particolare previsione contenuta nel comma 10 bis del medesimo art. 3 della legge 335/1995 che, per le gestioni previdenziali pubbliche amministrate dall’INPS, così dispone: “i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 , non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. È appena il caso di ricordare che, nel settore privato, la predetta normativa del 1995, disponendo per altro una riduzione dei termini prescrizionali da dieci a cinque anni per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori dovuti e non versati, già incoraggiava, per così dire, anche il lavoratore privato a denunciare le omissioni contributive che lo riguardavano.

Galazzi 34 2Ora, fermo restando che il diritto alla corretta liquidazione della “pensione definitiva” è garantito per legge e che il termine fissato dalla prescrizione non determina alcuna “decadenza” nei confronti del lavoratore, se fino ad oggi i pubblici dipendenti non avevano la possibilità di consultare, per varie ragioni, le loro posizioni assicurative, se non immediatamente prima del loro collocamento a riposo, alla luce delle disposizioni di legge fin qui illustrate, oggi, anche nel corso della loro carriera lavorativa, sono invitati e possibilmente tenuti a farlo.

È questo, forse, in estrema ratio, il vero e proprio intervento radicale della disciplina posta in essere. Come al datore pubblico corre l’obbligo di vigilare e verificare l’accurato aggiornamento, entro i termini prescrizionali, del conto assicurativo dei propri iscritti per non incorrere nei già menzionati versamenti di ripristino di posizioni contributive lese, sostenendo esborsi di denaro che inevitabilmente verrebbero a gravare anche sulla collettività, così il pubblico dipendente, posto nelle condizioni di tutelarsi preventivamente, coadiuvato e sostenuto dalle forze sociali che lo rappresentano, è tenuto possibilmente a concorrere in maniera funzionale al buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni (art. 97 Cost.) per il suo interesse e nell’interesse del pubblico bene. Quadrato Rosso

[*] Dipendente dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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