Anno VIII - N° 37-38

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Gennaio/Aprile 2020

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Anno VIII - N° 37-38

Gennaio/Aprile 2020

Lavori usuranti
per lavoratori usurati


di Stefano Olivieri Pennesi [*]

Olivieri Pennesi 28

L’argomento che si intende affrontare riveste un chiaro e rilevante interesse, da un lato, rispetto alla piena consapevolezza di ciò che rappresenta, nel mondo del lavoro, la questione di quanto sia usurante, per i lavoratori, lo svolgimento delle diversificate attività lavorative di “old e new generation”, nonché la misurabilità ed identificabilità della stessa usura.

D’altro lato, interessa anche conoscere l’incidenza e l’impatto che queste attività lavorative, definibili usuranti, hanno sugli aspetti legati al tema della qualificazione previdenziale e pensionistica, ma anche qualità della vita, delle persone-lavoratori, successiva al momento del pensionamento.

Partiamo col tentare di attribuire un plausibile e convincente significato del concetto di “usura” ricondotto al lavoro. Definizione accettabile è quella di logoramento, consumo, deterioramento.

Concettualmente, quindi, il lavoro usurante può riferirsi ad attività svolte dall’uomo che per gravosità, intensità, pesantezza, determinano un più veloce decadimento ed invecchiamento delle persone e quindi delle loro funzioni fisiche e mentali.

Gli studiosi delle materie di medicina del lavoro e medicina legale e sociale, con i loro contributi scientifici, hanno affermato che con il passare degli anni nello svolgimento di determinate attività lavorative, e non soltanto quelle prettamente manuali, le capacità psicofisiche, riducono progressivamente le condizioni di efficienza e di sicurezza dei diversi contesti lavorativi.

Introduciamo subito un elemento su cui riflettere ossia che il “lavoro usurante”, complessivamente inteso, non trova una esatta e speculare corrispondenza con quanto di contro definito a livello previdenziale tabellato. Bene sarebbe invece una più stretta correlazione con il livello normativo e i parametri di salute e sicurezza sul lavoro.

Allo stato non è presente un puntuale riferimento normativo che individui e definisca, complessivamente ed esaustivamente, la gamma dei lavori cosiddetti usuranti, che a parere di chi scrive, anche con l’avvento di nuove tecnologie e nuove forme di lavoro sta progressivamente ampliandosi ed articolandosi.

Diversamente, a livello previdenziale, si possiede una esatta declaratoria dei lavori usuranti che proprio per questo danno diritto ai riconosciuti trattamenti anticipati di quiescenza previdenziale.

Il lavoro gravoso-usurante viene distinto appunto a livello previdenziale in tabelle, anche in riferimento e ossequio a normative di livello europeo risalenti ormai al 2008, che contemplano anche le tipologie sul rischio di stress da lavoro correlato.

Olivieri Pennesi 37 38 1Al riguardo, sempre dal punto di vista assicurativo-previdenziale, ineriscono le altre tipologie di tabelle curate dall’INAIL che si rifanno ai dati sugli infortuni, esclusi quelli in itinere, ossia a quanti eventi infortunistici avvengono per determinate tipologie di lavoro, come pure su che incidenze hanno tali infortuni con l’aumentare dell’età anagrafica. Similarmente vengono censite e tabellate le fattispecie lavorative correlate alle diverse malattie e patologie professionali.

Per questo un quadro interessante da osservare è il lavoro di approfondimento fatto, a livello internazionale, con l’adozione del metodo denominato “ARAI-Age risk assessment index” che sviluppa in maniera scientifica il calcolo per valutare l’invecchiamento attivo sul lavoro, per fasce di età crescenti, dei lavoratori applicati nei vari ambiti produttivi di beni e servizi.

Nel nostro ordinamento la prima definizione di lavoro usurante, e a seguire un dettagliato elenco di mansioni, è stata prevista nel d.lgs. n. 374/1993 a sua volta attuativo dell’art. 3 della legge n. 421/1992 recante benefici per attività usuranti.


L’art. 1 del d.lgs. n. 374/1993 così recita:

comma 1) sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

comma 2) le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella Tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Tabella A:

  • Lavoro continuativo notturno
  • Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
  • Lavori in galleria cava o miniera
  • Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all’interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi di caldaie
  • Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a cestello installai su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alle costruzioni di camini
  • Lavori in cassoni ad aria compressa
  • Lavori svolti dai palombari
  • Lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperature uguali o inferiori ai 5 gradi centigradi
  • Lavori ad alte temperature: addetti ai forni o fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
  • Autisti di mezzi rotabili di superficie
  • Marittimi imbarcati a bordo
  • Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d’urgenza
  • Trattoristi
  • Addetti alle serre e fungaie
  • Lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.


In buona sostanza alcune fattispecie di lavori, che per accezione comune possiamo definire usuranti, hanno la capacità di incidere fattivamente e negativamente sul “benessere fisico e psichico”, proprio per questo assumono tale denominazione.

Per tale ragione il nostro ordinamento previdenziale ha previsto trattamenti e requisiti speciali quali necessari per accedere anticipatamente, rispetto alle norme generali, al diritto alla quiescenza lavorativa. I lavori usuranti, ad ogni modo, vedono la loro genitura in materia previdenziale con l’introduzione, nell’ordinamento, del d.lgs. n. 67/2011.

Ritorniamo sul concetto di lavoro usurante. Quali possono essere considerati tali? Ad esempio quelli che richiedono evidentemente uno sforzo mentale o fisico o ambedue, particolarmente elevato? Ma anche quelli che vengono svolti in condizioni fisiche ed ambientali, alquanto precarie, che possono altresì comportare rischi concreti per la salute?

Rispetto alla norma sopra richiamata, ovvero il d.lgs. n. 374/1993, il Legislatore di recente è nuovamente intervenuto con la legge di stabilità del 2019 e col relativo decreto ministeriale attuativo, per individuare un elenco aggiornato al 2019, di lavori usuranti.


Si è quindi proceduto per chiarire meglio le nuove professioni aventi caratteristiche di lavori usuranti e che finora non erano state contemplate. Questo ha anche conseguentemente avuto riflessi per quanto stabilito dalla riforma delle pensioni, in particolare per poter avanzare richieste di pensionamento anticipato, da parte di una nuova serie di categorie che si elencano di seguito:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
  • Conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  • Conciatori di pelli e pellicce
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion
  • Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavori organizzati a turni
  • Addetti alla assistenza personale di persone non autosufficienti
  • Insegnanti di scuola pre primaria
  • Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati
  • Personale non qualificato addetto alle pulizie
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti


Inoltre sono state contemplate sempre dall’ultima legge di Stabilità anno 2019, quattro tipologie generaliste di “professioni usuranti”:

a) Lavoratori marittimi
b) Pescatori
c) Operai industria siderurgica
d) Operai agricoli.


Da considerare, altresì, i cosiddetti lavori usuranti notturni ovverosia, i lavori svolti di notte in maniera non saltuaria, menzionando quindi quelli che sono svolti per almeno 6 ore continuative in un arco temporale che deve comprendere ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Tale attività si considera predominante avendo esplicazione nell’anno per un minimo di 64 giorni e fino a 79 giorni di lavoro.

Altra tipologia prevista sono i lavori svolti per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino, ma per un intero anno o interi anni lavorativi.
 

Lavoro gravoso e lavoro usurante


Olivieri Pennesi 37 38 2Proviamo a distinguere queste due fattispecie di attività lavorative. Il “lavoro gravoso” può intendersi quello che si esegue in “attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”.

Diversamente il “lavoro usurante” inerisce quello svolto da “addetti a determinate attività e lavoratori notturni”.

La legge di Bilancio ultima n. 160/2019 articolo 1 commi 474-475 rilancia e riattualizza il mandato di due gruppi di lavoro quali “Commissioni tecniche” aventi l’obiettivo di studiare la gravosità delle occupazioni e quindi le diversificazioni dell’età pensionabile e conseguentemente le finalità previdenziali e assistenziali.

Bene quindi, da parte del Governo, il concreto avvio delle suddette “commissioni tecniche” di scopo, in particolare il gruppo di lavoro incaricato di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori, in quanto derivanti dall’esposizione ambientale o anche influenzata da agenti patogeni.

Una commissione tecnica, questa, appositamente nominata con il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle valutazioni delle politiche che verranno adottate in materia previdenziale e assistenziale.

Commissione presieduta al massimo livello dal Ministro del Lavoro o suo delegato, con rappresentanti del Ministero dell’Economia, Ministero della Salute, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISTAT, ma anche da esperti in materie economiche, statistiche, attuariali, designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Nel 1982 gli autori Iacovelli G. e Radaelli A. nell’ambito della medicina del lavoro, descrivono il lavoro usurante come quello che: “richiede al lavoratore uno sforzo eccessivo con conseguente abbattimento delle sue residue energie psicofisiche ad un livello tale che il periodo di riposo successivo non risulta sufficiente al loro reintegro: da ciò deriva un logoramento delle strutture psicofisiche del soggetto, interessante particolarmente gli operai già menomati per precedenti affezioni”.

Come detto sopra il concetto di lavoro usurante è stato recepito dal nostro Legislatore col d.lgs. n. 374/1993. Dobbiamo comunque precisare che il concetto di “lavoro usurante” può considerarsi cogente per il lavoratore e per il conseguente recepimento nelle norme previdenziali e assicurative, nel momento in cui viene inteso come “concreto e attuale” e non solo come “possibile e potenziale”.

Da qui discende il fatto che la figura del lavoratore svolgente attività usuranti, è colui o colei che subisce concretamente gli effetti negativi che devono rendersi palesi in un tempo, più o meno breve.

In sostanza, con evidente difficoltà, può considerarsi usurante quel lavoro che rende solo ipotizzabile un’azione dannosa distante nel tempo, in quanto potrebbe coincidere con il normale e fisiologico invecchiamento dell’individuo.

Tutto ruota quindi sulla corretta definizione di lavoro usurante, che in via teorica, quale termine, risulta agevolmente comprensibile, indicandolo come qualche cosa che ti “consuma” con l’andare del tempo.

Riterrei evidenziare di contro, che il vero problema consiste nel dover individuare un “sistema di valutazione empirico” e al contempo medico-scientifico, tale da evitare discriminazioni tra lavoratori impiegati in ambiti lavorativi usuranti.

È anche evidente come l’impiego in lavori usuranti esponga maggiormente il lavoratore a possibili infortuni sul lavoro (almeno per le statistiche INAIL che rilevano una maggiore incidenza di eventi connessi ad attività definite usuranti). È innegabile, inoltre, che gli effetti dei vari tipi di impieghi usuranti, possono essere visibili anche solo dopo il trascorrere di numerosi anni.

Relativamente ai “criteri di valutazione” dei lavori usuranti questi sono stati indicati con il decreto Ministeriale n. 208 del 19 maggio 1999, del Ministro del Lavoro, il cosiddetto decreto Salvi, di seguito l’elenco:

  • L’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile
  • La prevalenza della mansione usurante
  • La mancanza di possibilità di prevenzione
  • La compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età
  • L’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce d’età superiori ai 50 anni
  • L’età media di pensione di invalidità
  • Il profilo ergonomico
  • L’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.


Olivieri Pennesi 37 38 3Tutti questi sopra elencati elementi richiedono attente valutazioni tecnico-scientifiche e mediche, proprio al fine di poter individuare la componente usurante della mansione svolta.

Poco prima abbiamo elencato, come da decreto Salvi, i criteri di valutazione dei lavori usuranti. Ma per comprendere meglio il concetto di “usura” dal punto di vista meramente medico, è bene considerare che esiste la distinzione tra “usura fisiologica” e “usura patologica”.

La prima può recepirsi come risultante da un insieme di processi correlati all’età anagrafica, che determina di conseguenza il fenomeno di invecchiamento naturale, e che si verifica in condizioni di una “normale” attività lavorativa, con una sostanziale assenza di rischi.

Diverso è invece il caso di “usura patologica”, quella che concretamente si realizza e determina in tempi relativamente più veloci rispetto alla usura fisiologica, una sorta quindi di diversa temporalità, e si distingue anche per una maggiore entità in confronto alla norma.

La stessa sarebbe indotta da fattori esogeni al naturale invecchiamento dei soggetti. Altra differenza che merita essere attenzionata, per questo argomento, riguarda la sostanziale diversità tra i termini “usura” e “lavoro usurante” avendo cura di evidenziare che l’usura, conseguente ad una attività che implica un deterioramento all’organismo, rappresenta un danno biologico “in essere”. Mentre viceversa il lavoro usurante potrebbe produrre un danno biologico “futuribile”.
 

Il Burn out tra rischio usura e gravosità del lavoro


Come abbiamo tentato di spiegare, le attività lavorative che possono definirsi gravose, non necessariamente si vedono limitarsi alle fattispecie più semplicemente rilevabili da tipologie manuali di lavoro.

La corretta individuazione di rischiosità tra le professioni usuranti, anche di lavori per così dire concettuali, sempre più di frequente si sostanzia con il ricorso alle alte percentuali del fenomeno denominato di “Burn out”, presente nelle mansioni assolte e le relative diverse incidenze tra professioni faticose, pesanti, usuranti, gravose, dir si voglia.

Dal punto di vista lavorativo esistono anche i cosiddetti rischi che la letteratura individua come psicosociali. Burn out, stress da lavoro correlato, esposizione ad aggressioni e minacce in ambito lavorativo, ecc. con questi aspetti ritengo sia necessario confrontarsi sia per quanto attiene alla salute e sicurezza sul lavoro, ma sia anche per quanto riguarda la qualificazione delle professioni da considerarsi usuranti-gravose.

Probabilmente la loro natura e aggiungerei “nebulosità”-“invisibilità” li rende erroneamente rischi minoritari rispetto a quelli più tradizionali aventi natura fisico-dinamica, di certo questi ultimi maggiormente evidenti e misurabili.

Olivieri Pennesi 37 38 4In particolare la letteratura scientifica concorda sul fatto che il lavoro terapeutico e assistenziale a cui si può aggiungere inoltre il lavoro di insegnamento, è particolarmente sottoposto ad un alto rischio di stress. Ciò in quanto il “quoziente emozionale” e partecipativo, particolarmente elevato, si basa sulla continua relazione e sollecitazione tra persone che costantemente interagiscono con situazioni di sofferenza, difficoltà, educazione didattica, disagio, marginalità, esclusione sociale, comportamentale, ambientale, ecc. misurandosi spesso con la sofferenza psicologica e materiale legata alle multi problematicità.

Lo stress lavorativo può intendersi come una vera e propria sofferenza, ed è per il lavoratore una causa accertata di problemi di salute fisica come spesso psicologica e mentale.

Definiamo il “Burn out” quale è la cosiddetta “sindrome da logoramento” in particolare dei professionisti della relazione d’aiuto, medico, pedagogico, didattico, familiare, solo per citarne alcuni.

Il principio fondante del Burn out è il rilevante sovraccarico emozionale a cui segue l’esaurimento emozionale che si caratterizza con una profonda sofferenza per il lavoratore.

In concreto si tratta di una reazione alla tensione emozionale che si cronicizza a causa del venire a contatto, pervasivamente, con problemi o motivi di sofferenza, quand’anche fisica, psichica o sociale.

Quindi è possibile affermare che tutte le professioni che implicano una elevata personalizzazione, in particolare quelle di cura, di aiuto, di insegnamento, sono quelle riconosciute a più alto rischio di sindrome da Burn out.

Sottolineiamo che la sindrome di Burn out è stata ufficialmente riconosciuta dall’OMS Organizzazione mondiale della sanità, come la risultante di una condizione di stress cronico che si matura in ambito lavorativo.

Il lavoro, come abbiamo sopra tentato di affermare, può contenere aspetti di rilevante logoramento. In molti casi conduce a livelli di esaurimento emotivo e fisico dai quali non è facile affrancarsi. Questa sindrome, come definita, spesso è causata oltre che dal tipo di lavoro che si svolge, anche da fattori strutturali e organizzativi dello stesso.

L’OMS si è spinta a definire il Burn out come un “fenomeno di rilevanza occupazionale” derivante da stress cronico ma non riconducibile ad una vera e propria malattia. Conseguenza per cui non trattandosi di malattia acclarata non darebbe diritto ad indennizzi. Ciò non toglie però di mezzo la possibilità che la sindrome stessa potrebbe sfociare ed essere fonte di una malattia, come ad esempio uno stato depressivo, una nevrosi, cagionare ansie o psicosi patologiche, ecc. queste potrebbero si essere tutte malattie indennizzabili.


Olivieri Pennesi 37 38 5Tra le prime definizioni attribuite al Burn out rammentiamo quelle elaborate da due psicologi sociali risalenti agli anni ’70, ossia Maslach e Leiter. Il loro lavoro fu frutto “dell’osservazione partecipante” avvenuta in reparti di igiene mentale, dove i vari operatori sociali, impegnati quotidianamente nell’assistere i malati, producendo elevati sforzi fisici e psicologici, presentavano una serie di sintomi legati al loro specifico impiego nell’attività sanitaria svolta.

Evidentemente la sindrome potrebbe essere un segnale appartenente a più malattie. La scienza medica parla di sindrome quando si assiste a fasi iniziali di una patologia più definita e determinata.

L’OMS ha individuato 3 caratteristiche maggiori per diagnosticare la sindrome di Burn out:

  • Senso di esaurimento o debolezza a livello energetico
  • Aumento dell’isolamento dal proprio lavoro con sentimenti negativi
  • Insorgenza di cinismo e ridotta efficacia dal punto di vista professionale


Il Burn out è ormai acclarato colpisce quindi, come detto anzi, le cosiddette “helping professions”, coloro cioè che svolgono professioni definibili di aiuto. Tentiamo di riassumerle anche se in maniera non esaustiva quali: medici, infermieri, psicologi, operatori sanitari, appartenenti alle forze di polizie e forze armate, vigili del fuoco, cooperatori internazionali, corpi volontari o di protezione civile, ispettori, educatori, insegnanti, solo per citarne alcune numericamente rilevanti. Insomma coloro che hanno quale finalità primaria del proprio lavoro l’aiuto agli altri. Lo stress si verifica quando la interrelazione, tra lavoratore e sua controparte/utenza, può definirsi continua e costante, con un impegno molto intenso anche dal punto di vista umano.
 

Conclusioni


Bene sia che il dibattito sui “lavori usuranti” e quindi sui “lavoratori usurati” venga riattualizzato da parte delle Istituzioni, dei corpi intermedi e dell’opinione pubblica, mantenga quindi una vivacità ed una adeguata attenzione collettiva, in una parola rimanga sempre vivo. È di questi giorni proprio l’avvio con le OO.SS. e datoriali di specifici tavoli tecnici al Ministero del Lavoro, fortemente voluti dall’attuale vertice politico, che fanno tornare d’attualità la questione delle differenze tra lavori e lavori e il conseguente impatto con gli aspetti pensionistici, di previdenza, assicurazione e assistenza.

Questo comunque, evidentemente, deve veder coinvolti attivamente: lavoratori, organizzazioni sindacali, datori di lavoro, associazioni datoriali, mondo cooperativo, Enti previdenziali e assicurativi pubblici, Dicasteri, in un quadro di concertazione necessario e proficuo per i coincidenti interessi di tutti. Ciò in un contesto che non deve limitarsi al passato o all’oggi, ma deve contenere capacità e proposte innovative in un ambito, quello del lavoro, in continua evoluzione, trasformazione e mutamento in maggior parte di natura tecnologica. Evidentemente la stessa azione dell’uomo lavoratore, subisce canoni di usura, non più soltanto di carattere fisico o organico, volgendo sempre più di frequente ad azioni usuranti rivolti ad esempio alla sfera psicologica-comportamentale che definirei, anche se in modo audace “usure immateriali da lavoro correlato”.


Il tema dell’invecchiamento precoce, correlato allo svolgimento di lavori usuranti è di certo una questione aperta e che merita le giuste attenzioni in ambito giuslavoristico come anche sociale e legislativo.

Riconoscere che esiste “l’usura da lavoro” o più correttamente, come io credo, un’usura differenziata a seconda del tipo di lavoro svolto nell’arco della vita lavorativa, di ciascuno di noi, è un elemento indiscutibile ed innegabile.

È giusto ammettere che il lavoro non è uguale per tutti e che la buona vecchiaia, da dover giustamente tutelare, non si definisce solamente dall’età anagrafica ma da come vi si giunge, anche in considerazione delle attività lavorative che si sono svolte nel corso degli anni di vita cosiddetta attiva.

Olivieri Pennesi 37 38 6Conseguentemente è necessario affermare che vi sono lavori che creano nel tempo dei delta di aspettative di vita e differenze nella capacità residua di lavoro, come altrettanto necessario partire da un assunto condiviso, vale a dire che lavori usuranti sono presenti pressoché in tutti i settori produttivi e che quindi si potrebbe/dovrebbe, a ben vedere, analizzare in maniera dettagliata e scientifica, le molteplici fattispecie.

Quindi riconoscendo l’usura da lavoro, implicitamente si dovrebbe anche concordare sul fatto che il lavoro non è uguale per tutti e che conseguentemente il “bene vecchiaia”, da dover giustamente tutelare, non si può circoscrivere e definire solamente dall’età anagrafica.

Esistono perciò, innegabilmente, lavori che nel tempo creano aspettative di vita differenziali, e per questo l’intero sistema previdenziale necessariamente deve farsi carico, ponendo basi di equità sociale.

Per tale assunto appare congruo immaginare che non è possibile concepire quali unici indicatori, da essere utilizzati, per valutare il livello di usura causato da determinate mansioni svolte, siano quelli relativi alla “speranza di vita”.

Non possiamo pertanto che augurarci che la creazione della commissione ministeriale ad hoc, che avrà l’onere di produrre dei risultati concreti entro l’anno 2020, in merito allo spinoso tema della perimetrazione delle “attività usuranti”, possa agire compiutamente garantendo un’azione da inquadrarsi in un giusto processo di necessaria “concertazione” che vedano tutte le parti sociali protagoniste e corresponsabili.


A parere di chi scrive compito di tale commissione dovrebbe anche essere, in primo luogo, quello di far chiarezza rispetto a quanto posto in essere dal Legislatore di ultima facie.

Negli ultimi anni ai cosiddetti “lavori usuranti” si sono aggiunti la fattispecie di “lavori gravosi” che per altro sono stati specificati in un recente elenco di 15 categorie. Quindi questi ultimi cosiddetti lavori gravosi, si vanno ad aggiungere alle altre particolari categorie-tipologie di lavori considerati usuranti.

Questi due gruppi di tipologie lavorative frequentemente vengono confusi tra loro, ma è bene dire che rappresentano due aree ben distinte per la materia previdenziale, in quanto, comunque, per ambedue, le loro implicazioni sul versante pensionistico, ossia l’uscita dal lavoro anticipata, riconducibili a lavori usuranti e gravosi, potrà godere evidentemente di regimi previdenziali privilegiati-speciali.

Da ultimo è significativo fare specifica menzione dell’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale che così recita in materia di salute: “La Repubblica tutela la salute come “fondamentale” diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti…”.


Con questo sottolineare con forza, ancora una volta, che la salute rappresenta un fondamentale bene e presidio al quale non si può né si deve rinunciare. Men che meno a livello lavorativo, quand’anche le variegate attività che vengono svolte, contemplano canoni insiti di rischiosità, vulnerabilità, gravosità, usura.


Per concludere si dovrebbe considerare il diritto alla salute (sia esso diretto o riflesso) intimamente connesso anche alle attività lavorative e ai conseguenti pensionamenti. Questo per garantirne una piena disponibilità, neutralizzando gli effetti negativi prodotti appunto in ambito lavorativo, dello svolgimento di professioni usuranti e gravose, che spesso producono, per chi lavora e chi va in quiescenza, minori aspettative di vita, come pure minor qualità della vita residua, dopo aver assolto a lunghi anni di impiego attivo quale forza lavoro nel nostro Paese. Quadrato Rosso

[*] Professore a contratto c/o Università Tor Vergata, titolare della cattedra di “Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro” nonché della cattedra di “Diritto del Lavoro”. Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione cui appartiene.

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