TFS-TFR per pensione entro il 31 dicembre 2013

di Stefano Stefani [*]

StefaniPrima quota di liquidazione entro i 90.000 euro - Sommario

Una buona notizia per lavoratori pubblici che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013: la prima quota del TFS o del TFR che verrà pagata alla cessazione dal servizio sarà determinata nell’importo massimo di € 90.000 lordi e non di € 50.000 lordi, come invece è stato disposto dalla legge di stabilità 2014 per coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2014. Differenziato, sempre rispetto alla data di maturazione della pensione, anche il termine di pagamento dell’indennità.

Importo delle rate del TFS-TFR
in pagamento dal 1° gennaio 2014

L’INPS, con la circolare n.73 del 5 giugno 2014, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato che ai dipendenti che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013 e cessano successivamente al 1° gennaio 2014, il TFS o il TFR verrà liquidato in un unico importo annuale se inferiore o pari a € 90.000; nel caso l’indennità lorda superi questa cifra ma non superi 150.000, l’importo rimanente verrà corrisposto dopo un anno; infine, la parte eventualmente eccedente € 150.000 lordi complessivi verrà corrisposta dopo un ulteriore anno (si applicata l’art. 12 comma 7 del D.L. 78 del 2010).

5 Stefani BoxViceversa, per coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2014, si applica la disciplina prevista dall’art. 1 comma 848 della L. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Il TFS-TFR verrà corrisposto in unica soluzione se di importo lordo pari a inferiore a € 50.000; l’eventuale importo eccedente, se inferiore a € 100.000, verrà corrisposto dopo un anno; qualora l’importo complessivo superi € 100.000 lordi, la parte residua verrà corrisposta dopo un ulteriore anno.

I termini di pagamento del TFS-TFR

I termini di pagamento del TFS e del TFR riportati dalla circolare INPS differiscono non solo a seconda della causale della cessazione a manche il rapporto alla data di maturazione della pensione. In sintesi sono i seguenti

1. Diritto a pensione maturato dopo il 31 dicembre 2013 e cessazione dopo tale data

  • 105 giorni: in caso di cessazione per inabilità o decesso
  • 12 mesi: in caso di cessazione per limiti di età, estinzione del rapporto a tempo determinato per raggiungimento del termine finale, risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
  • 24 mesi: in caso di cessazione per dimissioni volontarie, recesso (licenziamento, destituzione, ecc.)

5 Stefani 12. Diritto a pensione maturato entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011 per scuola e AFAM)

  • 105 giorni: in caso di cessazione per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio, estinzione del rapporto a tempo determinato per raggiungimento del termine finale
  • 6 mesi: tutte le altre casistiche (anche coloro che hanno maturato il diritto a pensione con la c.d. “quota” ma cessano al raggiungimento dei limiti di età dopo il 12 agosto (31 dicembre per scuola e AFAM).

3. Diritto a pensione maturato dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre scuola e AFAM) ma entro il 31 dicembre 2013

  • 105 giorni: in caso di cessazione per decesso, inabilità (per cessazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2013)
  • 6 mesi: in caso di cessazione per limiti di età, estinzione del rapporto a tempo determinato per raggiungimento del termine finale, anzianità massima (maturata entro il 31 dicembre 2011), risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
  • 24 mesi: tutte le altre cause (per cessazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2013).

5 Stefani 2Con riguardo alle donne che esercitano l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e maturano il diritto a pensione con 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età, la circolare non indica esplicitamente i termini entro i quali viene pagato il TFS-TFR; si deduce che il termine è di 24 mesi nel caso di cessazioni dopo il 31 dicembre 2013. Tale termine è ridotto a 6 mesi nel caso di cessazioni entro la predetta data, se i requisiti per il pensionamento sono stati maturati entro il 12 agosto 2011; se la cessazione avviene entro il 31 dicembre 2013 il pagamento delle (eventuali) quote sarà disposto secondo la disciplina vigente a quella data, altrimenti verrà seguita la nuova disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014.

Infine, per il personale sovranumerario (anche eccedentario, si suppone), per il quale si applica la disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione previsti dalla normativa vigente prima del 1° gennaio 2012, per la liquidazione e il pagamento del TFS-TFR si applicano le regole vigenti prima o dopo il 31 dicembre 2013 a seconda che i requisiti siano stati conseguiti prima o dopo tale data. Quadrato Arancione

[*] Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Prof. Massimo D’Antona. Stefano Stefani presta attualmente in servizio presso una Pubblica Amministrazione ove ha realizzato una lunga esperienza nel settore dei trattamenti di pensione del personale. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione.


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