Anno X - N° 54

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Novembre/Dicembre 2022

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno X - N° 54

Novembre/Dicembre 2022

L’alternanza scuola-lavoro

Tra teoria e prassi


di Pietro Napoleoni [*]

Pietro Napoleoni

Che un ragazzo, un giovane studente, esca di casa al mattino per andare a scuola, e non ne faccia ritorno, va oltre l'inaccettabile, e addirittura oltre l'impensabile nella considerazione che andare a scuola è uno stare in un luogo protetto, un luogo in cui, per antonomasia, ci si sente al sicuro e dove si respira un senso di stabilità e di normalità.

In sostanza, uscire di casa per andare a scuola vuole dire essere attesi dalla famiglia al termine dell'orario delle lezioni.

Ma non sempre è così, e per ragioni che sono tutte all'interno del sistema scolastico e del più generale sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non lo è stato per lo studente Lorenzo Parelli morto lo scorso 21 gennaio, a 18 anni, a causa di un incidente in provincia di Udine nell'ultimo giorno di un percorso duale tra scuola e lavoro.
E non lo è stato per un altro studente di 18 anni, Giuliano De Seta, impegnato nel percorso di alternanza scuola-lavoro, morto il 18 settembre in una azienda in provincia di Venezia.

Due episodi, gli ultimi, che hanno scosso il mondo politico e sindacale concordi nel ritenere che tragedie del genere non possono e non debbono accadere.

Il Presidente della Repubblica con la sua autorevolezza morale in occasione della celebrazione della Festa del lavoro del primo maggio 2022 ha sottolineato la “inaccettabilità, specialmente per i più giovani, di dovere associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte”.

Napoleoni 54 1È in effetti inaccettabile che un giovane studente rimanga vittima di un ordinamento che, da un lato, lo obbliga a lasciare l'aula per essere avviato in un programma di alternanza scuola-lavoro e, dall'altro, lo proietta in realtà, quelle aziendali, dove gli incidenti sul lavoro si verificano con altissima frequenza per ragioni che vanno dagli insufficienti investimenti sulla salute e sicurezza, ai ritmi di lavoro sempre più veloci e alla inadeguata vigilanza da parte degli organi preposti alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria nel 2015, dalla legge n.107. Si tratta della riforma della cosiddetta buona scuola che prevede in modo obbligatorio almeno 400 ore di formazione dedicate al lavoro nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore in quello dei licei.

La disciplina, contenuta nell'articolo 1, commi da 33 a 43, della legge n. 107/2015, oltre a quantificare le ore dedicate al lavoro, prevede la istituzione presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di un registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, all'interno del quale il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi e stipula apposite convenzioni “anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico”. E prevede anche, al comma 37, l'adozione di un regolamento con cui è definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Napoleoni 54 3Dopo due anni e mezzo dall'entrata in vigore della legge, il Governo ha adottato il regolamento (decreto 3 novembre 2017 n. 195),entrato in vigore il 5 gennaio 2018, recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Un tardivo intervento, comunque di natura regolamentare, con la finalità di riempire di contenuti la genericità della norma che impone un obbligo in capo agli studenti che intraprendono il percorso scolastico per acquisire gli strumenti di crescita culturale e personale che vadano oltre il contingente e che traguardino la continua e rapida evoluzione dei processi produttivi.

Il regolamento prevede che gli studenti siano supportati da un tutor designato dall'autorità scolastica e da un tutor della struttura ospitante.

Non viene definito il profilo professionale della funzione di tutor, che sembra essere indicata come la figura fondamentale del percorso di alternanza e non vengono definite le mansioni operative la cui declaratoria richiede di essere plasmata intorno alla primaria finalità di protezione del giovane studente che si appresta a conoscere un tornio o altra macchina operatrice in assoluta sicurezza.

L'atto regolamentare, pur con la finalità di definire i diritti degli studenti, effettua richiami al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che prevede obblighi di sicurezza per il datore di lavoro verso i lavoratori dipendenti, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 laddove prevede, tra le persone assicurate all'INAIL, gli insegnanti e gli alunni degli istituti di istruzione che attendono a esperienze tecnico scientifiche, ma all'interno della scuola. Richiami che, seppure sul piano della previsione normativa, appaiono insufficienti per la finalità di protezione dei giovani studenti avviati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Non sono neppure previsti adeguati strumenti per prevenire e sanzionare gli eventuali abusi sugli studenti in alternanza.

Napoleoni 54 4La specificità dell'ammissione degli studenti all'interno di attività produttive avrebbe richiesto la previsione di una normativa speciale appositamente dedicata in considerazione del rischio, fondato, che i giovani studenti in alternanza scuola-lavoro vengano impiegati nello svolgimento di attività proprie del ciclo produttivo per le aziende che li ospitano, e a costo zero, come ci narrano le vicende dei due giovani che hanno perso la vita in provincia di Udine e in provincia di Venezia.

Due giovani vite vittime dell'approssimativa previsione dell'alternanza scuola-lavoro e del sistema della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro che non sembra trovare soluzioni idonee per invertire la tendenza dell'andamento degli infortuni sul lavoro e che non sembra trovare un assetto istituzionale in grado di dare concretezza agli auspici che ciclicamente vengono ripetuti dalle massime autorità dello Stato in occasione di ricorrenze o eventi di cronaca che destano diffuse reazioni emotive. Quadrato Rosso

Riferimenti normativi

Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»
Art. 1.
[…]
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
[…]

Napoleoni 54 2Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
[…]
Art. 5. Salute e sicurezza 1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere: a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

[*] Ex ispettore del lavoro, funzionario dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, del Dipartimento della Funzione pubblica, dirigente del settore legislativo della Regione Campania e successivamente responsabile delle Relazioni sindacali del Comune di Roma. Attualmente svolge attività di consulente del lavoro.

© 2013-2022 - Fondazione Prof. Massimo D'Antona