Anno X - N° 54

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Novembre/Dicembre 2022

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno X - N° 54

Novembre/Dicembre 2022

Previdenza complementare: le origini e l’attualità


di Claudio Tosi [*]

Claudio Tosi 54

Per comprendere le ragioni della partenza dei fondi Negoziali Contrattuali, tra questi Perseo Sirio, bisogna ritornare indietro nel tempo. Negli anni ’90 il nostro sistema pensionistico pubblico e privato, è stato profondamente cambiato. Con la Legge Amato si è innalzata l’età per la pensione di vecchiaia e si è estesa gradualmente, fino all’intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione.

Fino all’intervento della legge Amato l’importo della Pensione era calcolato sulle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro e si rivalutavano mediamente del 2% per ogni anno di contribuzione, determinando un tasso di sostituzione finale (rendimento pensionistico) che corrispondeva circa all’80% dell’ultima retribuzione percepita.

Esisteva anche un sistema automatico di rivalutazione delle Pensioni legato a due fattori fondamentali, il primo legato all’innalzamento dei prezzi e il secondo all’incremento dei Salari reali. Dalla legge Amato le pensioni vengono incrementate solo attraverso la verifica dell’andamento dell’inflazione. S’innalzano i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all’età anagrafica sia all’anzianità contributiva.

Tosi 54 4In questa fase le prime esperienze di Previdenza Complementare sono presenti per lo più solo nelle banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse.
La riforma Amato ha dato il via a un necessario processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali e ha di fatto determinato una riduzione del grado di copertura pensionistica rispetto all’ultimo stipendio percepito.

Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con l’istituzione dei fondi pensione d’adesione collettiva negoziali e aperti (Decreto Legislativo 124/1993).

La Successiva legge Dini e gli altri interventi Maroni, Prodi e infine la Legge Fornero, hanno ulteriormente modificato e peggiorato il raggiungimento del diritto e la misura della pensione.


Dal 1995 (Legge 335/1995) dal regime retributivo si è passati a quello contributivo. La differenza tra i due regimi è sostanziale:

  • nel regime retributivo la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore in particolare quelle percepite nell’ultimo periodo della vita lavorativa, tendenzialmente le più favorevoli;
  • nel regime contributivo, invece, l’importo della pensione dipende dall’ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell’arco della vita lavorativa e legato al coefficiente di calcolo in continua modificazione rispetto all’aspettativa di vita verificata ogni due anni.


Lo spartiacque determinato in quella occasione erano i 18 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995 che, permettevano di mantenere il calcolo della pensione nel sistema retributivo ,mentre per tutti i lavoratori sotto la soglia dei 18 anni di contributi al dicembre del 1995, la misura della pensione si doveva calcolare col sistema contributivo. Ai neo assunti dopo il 1995 è stato applicato il regime di calcolo contributivo.

Con l’ultima legge Fornero si è determinato un sistema d’innalzamento progressivo del diritto alla Pensione legato all’aspettativa di vita, e si è ulteriormente peggiorato il risultato della Pensione finale, modificando il calcolo retributivo nel sistema contributivo anche per tutti lavoratori che avevano più di 18 anni di contribuzione versati al dicembre del 1995.

La Pensione di vecchiaia raggiunge il limite dei 67 anni per uomini e donne a partire dal 2019, la Pensione anticipata, prosegue il cammino d’innalzamento continuo del diritto alla pensione con la proiezione prevista dalla Fornero fino al 2050 attraverso l’incremento dell’aspettativa di vita.

A partire dal 2019, per effetto dell’applicazione della legge 26/19 si congelano l’applicazione dei criteri dell’aspettativa di vita fino al 2026, determinando temporaneamente l’uscita a 41 e 10 mesi le Donne e 42 e 10 mesi gli uomini a prescindere dall’età anagrafica ma, aggiungendo tre mesi di finestra per il diritto alla Pensione.

Con la Riforma “Fornero” i coefficienti, di calcolo della misura della pensione nel sistema contributivo, subiscono un ulteriore peggioramento, e dal 2021 è prevista una verifica ogni 2 anni sulla dinamica della speranza di vita che potrebbe comportare un’ulteriore diminuzione del Tasso di sostituzione finale.

Tali modifiche fanno sì che, nel tempo, le nuove pensioni, in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il “tasso di sostituzione”), saranno sempre più basse rispetto a quelle degli attuali pensionati. Queste le ragioni principali per cui alla previdenza obbligatoria venne affiancata, già a partire dagli anni ’90 un secondo pilastro: la Previdenza Complementare.

La previdenza complementare, oltre alla possibilità di ottenere una rendita integrativa della pensione obbligatoria, rappresenta un’opportunità di risparmio che ti consente di affrontare con maggiore serenità eventuali difficoltà personali e lavorative, anche agevolando l’uscita dal mercato del lavoro e la transizione verso il pensionamento.

Per ragioni di sintesi e per una migliore comprensione delle tante opportunità di adesione alla Previdenza Complementare, ho riassunto in 7 Validi motivi per aderire ai Fondi della previdenza Complementare, dedicando un ampio spazio ai Fondi negoziali Chiusi, attivati dalla Contrattazione nazionale nei settori Privati e solo dopo il 2004 nei servizi pubblici della scuola, nel 2012 la partenza dei Fondi Perseo e Sirio dei settori della Pubblica Amministrazione.

L’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, intervenuto tra l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori, ha definito i criteri guida per istituire i Fondi pensione Perseo e Sirio che nel 2014 hanno concordato una fusione dei due Fondi.


Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione nel pubblico impiego


La partecipazione è volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferimento, nei Fondi negoziali Pubblici non si applica la regola del tacito conferimento del TFR, prevista nei Fondi negoziali del Settore del Privato (Legge 252/2005).

Tosi 54 5Dopo l’atto d’indirizzo del Governo in applicazione della legge di stabilità del 2018 che prevedeva la possibilità di aggiungere un altro tassello al completamento delle regole sulla Previdenza Complementare nel Pubblico impiego, riducendo le distanze dalle norme che si applicano per i Lavoratori dei Settori del Privato, il 16 settembre del 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi d’intesa che regolamenta l’adesione semi automatica con diritto di recesso (accordo sul silenzio assenso).

L’accordo ha regolato le procedure e la tempistica per una scelta VOLONTARIA E CONSAPEVOLE per l’adesione al Fondo Complementare Perseo Sirio!

Tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, a partire dal 1 gennaio 2019 o dopo l’accordo del 16 settembre 2021, avevano 6 mesi di tempo dalla comunicazione della propria Amministrazione, per esprimere la volontà di adesione o di non adesione al Fondo contrattuale Perseo Sirio.

È stata introdotta un ulteriore regola per i lavoratori che non hanno espresso nessuna scelta(i cosiddetti silenti) che consente di recedere entro trenta giorni dall’iscrizione al fondo.

Nel pubblico impiego l’accordo del 1999 prevedeva una regolazione diversa dal settore privato. I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione optano obbligatoriamente per il passaggio dal TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al TFR (trattamento di fine rapporto).

I dipendenti pubblici a tempo determinato o assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 ai quali si applica già l’istituto del TFR, non devono pertanto esercitare alcuna opzione per iscriversi volontariamente alla previdenza complementare.


Ma torniamo ai 7 vantaggi richiamati in precedenza:

  1. costruirsi una Pensione integrativa con agevolazioni fiscali
  2. ottenere il contributo del 1% sull’imponibile del TFR dalla propria Amministrazione ed eventualmente quello aggiuntivo del 1,2% netto da parte dello Stato per chi è in TFS, che si perdono se non si aderisce al fondo.
  3. ottenere vantaggi fiscali nella fase di accumulo direttamente in busta paga, attraverso la possibile deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro fino a un massimo di € 5.164,00, pertanto pagando meno IRPEF.
  4. ottenere una tassazione agevolata dal 12% al 20% sui rendimenti che l'iscritto riceve dal fondo rispetto al comparto d’investimento
  5. ottenere una tassazione assolutamente agevolata in tutte le prestazioni del Fondo, dall'anticipazione, al riscatto al ritiro dell’intero capitale e infine nella rendita pensionistica con una tassazione massima del 23%, ma che nella maggior parte dei casi si riduce al 15% e, nel caso di una iscrizione al fondo con una anzianità di oltre 15 anni, la tassazione si abbatte ulteriormente per ogni anno di un ulteriore -0,30%, fino alla possibilità dopo 35 anni d’iscrizione al fondo Complementare di pagare solo il 9%.
  6. ottenere, in caso di dimissioni per il pensionamento, la restituzione dell’intero capitale, senza nessun obbligo alla trasformazione in rendita pensionistica, in quanto soltanto nel caso di trasformazione del proprio montante contributivo in rendita, con un valore pari o superiore alla pensione sociale (€ 6.085 circa) ciò comporterebbe una trasformazione in rendita solo per il 50%. Per raggiungere questi valori bisognerebbe accumulare in termini di capitale, oggi oltre € 140.000,00.
  7. nella fase di accumulo è sempre prevista la restituzione dell’intero capitale e del riscatto nel momento in cui si perde il diritto alla partecipazione al Fondo (dimissioni per diverse situazioni). Infine, le somme del TFR che concorrono alla costruzione del capitale della previdenza complementare e il capitale finale viene liquidato in massimo 3 mesi.


Da sottolineare che il TFR maturando dedicato al Fondo Complementare Perseo Sirio non viene gestito e investito dal Fondo ma rimane come quota Virtuale contabilizzato dall’INPS figurativamente e diventa reale solo alla fine dell’adesione al Fondo per dimissioni a vario titolo (Pensionamento o dimissioni volontarie).


Vediamo alcuni esempi pratici


Il Beneficio del Contributo aggiuntivo del Datore di lavoro

  • aderendo al fondo Perseo Sirio si ottiene un contributo dell’1% sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR da parte del proprio datore di lavoro (esempio: su una retribuzione di € 25.000 = € 250 ogni anno).
  • Per i lavoratori in TFS che aderiscono al fondo è previsto un contributo aggiuntivo dello Stato pari al 1,2% netto: su una retribuzione di € 25.000 = € 300
  • A Partire dal 2018 di una più favorevole tassazione delle prestazioni, con un’aliquota che arriva fino massimo al 15%, diminuita dopo 15 anni di adesione al fondo dello 0,30 % per ogni anno, fino a poter raggiungere una tassazione del 9% dopo 35 anni di adesione.
  • La possibilità di poter chiedere degli anticipi nella fase di accumulo e di decidere alla conclusione del rapporto di lavoro la liquidazione dell’intero capitale consolidato.


Doppio vantaggio: gli effetti della deduzione sull’imponibile Fiscale e Reddituale


Tosi 54 1Giovanni è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 27.000 euro. Versa a una forma di risparmio 1.080 euro. La tassazione (lorda) del suo reddito, sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti, è pari a 6.450 euro. Il reddito netto disponibile nell’anno è pari 19.470 euro (27.000-1.080-6.450).


Tosi 54 2Claudio è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del suo reddito, cioè 1.080 euro. Claudio deduce l’importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 25.920 euro. La tassazione (lorda) sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è paria 6.180 euro. Il reddito netto disponibile nell’anno è pari 19.740 euro (27.000-1.080-6.180).
Claudio aderendo alla previdenza complementare, per effetto di una tassazione favorevole, dispone di un reddito superiore di 270 euro. Inoltre Claudio potrà usufruire dei Bonus Fiscali introdotti dal 2021 in conseguenza della deducibilità di 1.080 euro dell’importo versato al fondo complementare che abbasserà l’imponibile reddituale dei 27.000 euro.


Un Esempio di come viene tassata la Pensione Complementare


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Claudio è un Lavoratore Dipendente che ha partecipato ha una forma Pensionistica Complementare per 37 Anni. Al momento del pensionamento riceve una pensione Complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali Claudio ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione al Fondo.

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Per effetto del sistema di tassazione, viene applicata l’aliquota agevolata del 9% sulla parte della Pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro. Claudio riceve in quell’anno una Pensione Complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000-(4.900x9%)].


Tosi 54 6LA SCELTA VOLONTARIA DEL LAVORATORE ALL’ADESIONE AL FONDO COMPLEMENTARE È UN’OPPORTUNITÀ DA AFFRONTARE CON PIENA CONSAPEVOLEZZA:

Sono trascorsi dieci anni dalla partenza del Fondo Complementare Perseo Sirio, i ritardi non hanno permesso ai lavoratori pubblici di aderire al fondo negoziale con le stesse regole e gli stessi vantaggi applicati ai lavoratori dei Settori Privati. L’accordo sottoscritto sul Silenzio assenso rappresenta un’opportunità di risparmio e consente di affrontare con maggiore serenità eventuali difficoltà personali e lavorative. Dobbiamo però affrontare come Istituzioni Patronali e dei Rappresentanti dei Lavoratori, il Tema di una informazione diffusa e corretta, sulla natura e i vantaggi all’adesione dei Fondi Pensione Contrattuali, per una scelta dei Lavoratori volontaria e consapevole al fine di ottenere un futuro Previdenziale Dignitoso. Quadrato Rosso

[*] Responsabile FP CGIL Previdenza Complementare consigliere del CDA del Fondo Perseo Sirio.

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