L’Assemblea della Camera dei Deputati, il 3 giugno 2025, ha approvato in via definitiva con modificazione il decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
La legge n. 79/2025 , pubblicata nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2025, ha introdotto nuove riforme strutturali con l’obiettivo di investire nella formazione del personale scolastico, potenziare l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro e sostenere le spese degli studenti.
L’art. 1-bis introduce due nuovi istituti contrattuali a tempo determinato relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, mediante modifica della L. 240/2010, c.d. Legge Gelmini:
Possono essere attivati da Università, enti pubblici di ricerca e Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
Gli stessi si configurano come istituto aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al “contratto di ricerca” di cui all’art. 22 della medesima L. 240/2010.
Come evidenziato dalla RI a un analogo ddl governativo (A.S. 1240), dal 2022 ad oggi, la disciplina del “contratto di ricerca” non ha ancora trovato una compiuta definizione in sede di contrattazione collettiva.
Proprio alla luce della mancata convergenza negoziale, che, ad oggi, non ha consentito l’attivazione del contratto di ricerca, si è reso necessario prorogare l’ultrattività dei precedenti “assegni di ricerca”, attualmente fissata al 31 dicembre 2024.
Gli incarichi post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
Le modalità di selezione sono disciplinate con regolamenti adottati dalle istituzioni conferenti. Il bando deve indicare in modo dettagliato le funzioni, i diritti e i doveri connessi all’incarico, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale.
Per tali incarichi è previsto un trattamento economico minimo definito con decreto ministeriale, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (nuovo art. 22-bis, L. 240/10).
Possono essere stipulati dai medesimi soggetti (Università, enti pubblici di ricerca e Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca) abilitati al conferimento degli incarichi post-doc.
Tali incarichi sono finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor.
Possono essere destinatari i giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di 6 anni, con un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
Sono esclusi i soggetti che hanno fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni conferenti.
I titolari di incarichi di ricerca sono iscritti alla Gestione separata INPS, con applicazione del relativo regime pensionistico, nonché del riconoscimento dell’indennità di maternità e di malattia.
In particolare, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto MLPS 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
Si ricorda che un’omologa integrazione è già prevista per i titolari di “assegni per attività di ricerca” di cui all’art. 22 della L. 240/10 (cfr. Circolare dell’INPS n. 165/2011), la cui disciplina è stata successivamente riformulata dall’art. 14, comma 6-septies, del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), c.d. PNRR 2, che ha sostituito gli assegnisti con i titolari del contratto di ricerca.(nuovo art. 22-ter L. 240/10).
Entrambi gli incarichi devono avere durata almeno annuale, prorogabile fino alla durata complessiva massima di 3 anni, anche non continuativi.
Non sono compatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.
Per i dipendenti pubblici, l’incarico post-doc e l’incarico di ricerca:
Ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, sono iscritti, tra gli altri, alla Gestione separata INPS i lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base, gestiti da altre gestioni dell’INPS o da altri enti previdenziali pubblici o privati.
In via generale, dall’ambito soggettivo della Gestione sono esclusi i soggetti assegnatari di borse di studio, mentre vi rientrano specificamente:
La L. 240/2010, c.d. legge Gelmini disciplina le modalità di organizzazione delle università e il reclutamento del personale accademico.
L’art. 22, come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies, del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), ha introdotto il “contratto di ricerca” quale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, abrogando contestualmente il previgente istituto dell’“assegno di ricerca”, configurato come contratto di collaborazione coordinata e continuativa, annuale, esente da IRPEF, con importo determinato nel rispetto di una soglia minima fissata con decreto ministeriale (comma 7 del previgente art. 22).
Il contratto di ricerca ha una durata ordinaria di 2 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 2 anni. In caso di collegamento a progetti di ricerca di rilievo nazionale, europeo o internazionale, può essere prorogato per un ulteriore anno, fermo restando il limite complessivo massimo di cinque anni.
Il trattamento economico è regolato dal CCNL “Istruzione e Ricerca” e, in ogni caso, non può essere inferiore a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
Le modalità di selezione per il conferimento del contratto di ricerca sono disciplinate dai regolamenti adottati dalle singole università, enti o istituzioni conferenti.
Il medesimo D.L. 36/2022, all’art. 14, comma 6-quaterdecies, come modificato dall’art. 15, comma 1, del D.L. 71/2023 (L. 106/2024), ha prorogato la possibilità di bandire assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2024.
Nella stessa riforma sono state introdotte ulteriori figure contrattuali: il ricercatore a tempo determinato in tenure track (art. 24) e il tecnologo a tempo indeterminato (art. 24-ter).
L’art. 2 della legge 79/2025 interviene in merito alla disciplina del reclutamento del personale docente introducendo cinque modifiche sostanziali.
Viene prevista l’integrazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR con candidati idonei fino al 30% dei posti a bando, da utilizzare prioritariamente rispetto alle graduatorie dei concorsi precedenti, inclusi quelli per l’insegnamento di educazione motoria nella primaria.
Dal 2026/27 sarà istituito un elenco regionale annuale per chi ha superato la prova orale di concorsi dal 2020 in poi.
I docenti dovranno accettare o rifiutare la sede assegnata entro cinque giorni, e comunque entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dopo il 28 agosto.
Per l’anno scolastico 2025/2026, le assunzioni potranno essere completate entro il 31 dicembre 2025, anche utilizzando graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre. Questa proroga permette una maggiore flessibilità nelle operazioni di reclutamento, assicurando continuità didattica e valorizzazione del merito.
Inoltre, l’articolo 10-bis, in via eccezionale e transitoria, introduce una nuova disciplina per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026.
È autorizzata, in deroga alle regole contrattuali vigenti, la copertura fino al 100% dei posti vacanti disponibili in ciascuna regione, fatta salva la riserva per i posti destinati al concorso ordinario bandito con D.D. n. 2788/2023.
La mobilità non richiede il consenso degli Uffici scolastici regionali di provenienza e destinazione, salvo due eccezioni:
Il comma 1 dell’art. 3-septies (Disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza), modifica l’art. 26 del D.L. 13/2023 (L. 41/2023), sopprimendo la previsione, mai attuata, di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite di 3.750 euro annui, riparametrati su base mensile, a favore delle imprese che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolari di contratti di ricerca di cui agli artt. 22 o 24 della L. 240/2010, c.d. legge Gelmini, e che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall’Investimento 3.3. del PNRR (“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”).
In tal modo, in luogo dell’esonero contributivo è introdotto: un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unità di personale assunta nei limiti complessivi delle risorse previste al comma 4, utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non soggetto ai limiti vigenti: limite annuale di compensazione pari a 250 mila euro di cui all’art. 1, comma 53, L. 244/2007 e limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 mln di euro annui, ai sensi dell’art. 34 L. 388/2000 come modificato dalla LB 2022.
[*] Avvocato e Funzionario Inps. Cultrice della materia in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università la Sapienza di Roma. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autrice e non rappresentano il punto di vista dell’Amministrazione di appartenenza.
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