Anno XIII - n° 69

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Maggio/Giugno 2025

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Nuovi requisiti per l’indennità di disoccupazione dal 2025

Un’analisi delle modifiche legislative


di Arianna Tofani [*]

Arianna Tofani 57

Il panorama delle prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori disoccupati subisce un’importante evoluzione con l’introduzione di nuovi requisiti per l’accesso alla indennità di disoccupazione NASpI. A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di indennità di disoccupazione saranno soggette a una valutazione più stringente, in particolare per coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato interrotti volontariamente.


I requisiti tradizionali per l’accesso alla NASpI


Fino al 2022, per poter beneficiare della NASpI, un lavoratore che avesse perso involontariamente il proprio impiego doveva soddisfare congiuntamente tre condizioni principali, come stabilito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22:

  • Essere in stato di disoccupazione, in conformità con la normativa vigente.
  • Aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
  • Aver svolto trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Va notato che quest’ultimo requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.


Inoltre, la NASpI era già riconosciuta in specifiche circostanze di cessazione non strettamente involontaria, come le dimissioni per giusta causa e i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di particolari procedure di conciliazione (Articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604).


La novità del 2025: un requisito contributivo “riprogrammato”


La principale novità, introdotta con la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del Decreto Legislativo n. 22/2015, riguarda gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2025. Per questi casi, il lavoratore richiedente la NASpI dovrà dimostrare di avere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dall’ultimo evento di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se tale cessazione è avvenuta per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Questa nuova condizione si applica solo se la precedente cessazione volontaria è avvenuta nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

In termini più semplici, se un lavoratore si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato e successivamente, entro dodici mesi, perde un nuovo impiego in modo involontario (ad esempio, per licenziamento), per accedere alla NASpI dovrà aver maturato almeno tredici settimane di contributi nel periodo intercorso tra le dimissioni volontarie e il licenziamento. Questo sposta l’attenzione dal quadriennio precedente l’evento di disoccupazione involontaria a un lasso di tempo più circoscritto, incentrato sul periodo tra i due rapporti di lavoro.


Eccezioni al nuovo requisito


È fondamentale sottolineare che il nuovo requisito delle tredici settimane non si applica in diverse situazioni, salvaguardando i lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità o in presenza di eventi specifici:

  • Dimissioni per giusta causa: quando le dimissioni sono state rassegnate a causa di gravi inadempienze del datore di lavoro.
  • Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e paternità: ovvero le dimissioni rassegnate nei periodi specificamente protetti dalla legge per la tutela della genitorialità.
  • Risoluzione consensuale nell’ambito di procedure di conciliazione: similmente a quanto già previsto per l’accesso alla NASpI.
  • Dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda: purché il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, indipendentemente dalla distanza.
  • Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento: se il trasferimento proposto è ad altra sede della stessa azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore, o mediamente raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici.


Contribuzioni utili per il nuovo requisito


Ai fini del calcolo delle tredici settimane di contribuzione, sono considerati utili anche:

  • I contributi figurativi per maternità obbligatoria.
  • I periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati.
  • I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a otto anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi.
  • I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi.


Considerazioni finali


L’introduzione di questo nuovo requisito mira a ridefinire le condizioni di accesso alla NASpI, ponendo maggiore attenzione alla continuità contributiva in caso di precedenti cessazioni volontarie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa modifica legislativa richiederà ai lavoratori e agli operatori del settore previdenziale una maggiore consapevolezza e un’attenta valutazione delle carriere lavorative pregresse. Quadrato Rosso

[*] Responsabile Ufficio Vertenze della CISAL di Udine

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