Il panorama delle prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori disoccupati subisce un’importante evoluzione con l’introduzione di nuovi requisiti per l’accesso alla indennità di disoccupazione NASpI. A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di indennità di disoccupazione saranno soggette a una valutazione più stringente, in particolare per coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato interrotti volontariamente.
Fino al 2022, per poter beneficiare della NASpI, un lavoratore che avesse perso involontariamente il proprio impiego doveva soddisfare congiuntamente tre condizioni principali, come stabilito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22:
Inoltre, la NASpI era già riconosciuta in specifiche circostanze di cessazione non strettamente involontaria, come le dimissioni per giusta causa e i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di particolari procedure di conciliazione (Articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604).
La principale novità, introdotta con la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del Decreto Legislativo n. 22/2015, riguarda gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2025. Per questi casi, il lavoratore richiedente la NASpI dovrà dimostrare di avere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dall’ultimo evento di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se tale cessazione è avvenuta per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Questa nuova condizione si applica solo se la precedente cessazione volontaria è avvenuta nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
In termini più semplici, se un lavoratore si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato e successivamente, entro dodici mesi, perde un nuovo impiego in modo involontario (ad esempio, per licenziamento), per accedere alla NASpI dovrà aver maturato almeno tredici settimane di contributi nel periodo intercorso tra le dimissioni volontarie e il licenziamento. Questo sposta l’attenzione dal quadriennio precedente l’evento di disoccupazione involontaria a un lasso di tempo più circoscritto, incentrato sul periodo tra i due rapporti di lavoro.
È fondamentale sottolineare che il nuovo requisito delle tredici settimane non si applica in diverse situazioni, salvaguardando i lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità o in presenza di eventi specifici:
Ai fini del calcolo delle tredici settimane di contribuzione, sono considerati utili anche:
L’introduzione di questo nuovo requisito mira a ridefinire le condizioni di accesso alla NASpI, ponendo maggiore attenzione alla continuità contributiva in caso di precedenti cessazioni volontarie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa modifica legislativa richiederà ai lavoratori e agli operatori del settore previdenziale una maggiore consapevolezza e un’attenta valutazione delle carriere lavorative pregresse.
[*] Responsabile Ufficio Vertenze della CISAL di Udine
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