La proposta di iniziativa popolare per favorire la partecipazione dei lavoratori al capitale delle aziende è stata di recente approvata in via definitiva dal Senato.
La proposta, nella sua declinazione, intende disciplinare la partecipazione dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. Che si pone nel solco dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII la quale propugna la cooperazione nel campo dei rapporti economici in una visione concertativa del lavoro che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.
La proposta, è necessario dire, va ad inserirsi in una consolidata storia di relazioni sindacali che dal dopoguerra hanno accompagnato, e si sono armonizzate, con la ricostruzione del nostro Paese fino alla sua inclusione nel Gruppo dei paesi costituenti il G7, per il peso politico, economico, industriale acquisito negli anni. Ma soprattutto, la proposta va ad inserirsi in un contesto in cui lo Stato ha sviluppato una legislazione di sostegno all’autonomia sindacale che si è concretizzata con la ratifica delle convenzioni n° 87 e n° 98 dell’OIL che riguardano rispettivamente il diritto per lavoratori e datori di lavoro di costituire organizzazioni sindacali e il principio di libertà sindacale contro qualsiasi atto di discriminazione compiuto dai datori di lavoro. Eppoi, con la legge n° 300 del 1970, lo statuto dei diritti dei lavoratori, lo Stato ha definitivamente legittimato la presenza del sindacato all’interno delle aziende al fine di una effettiva tutela dei lavoratori. Così contribuendo ad una presa di coscienza dei sindacati della inopportunità di una assunzione di diretta responsabilità istituzionale nell’attività di gestione dell’impresa che contraddirebbe al ruolo tipicamente dialettico che loro spetta nella dinamica del conflitto industriale.
Il testo della proposta di legge, di iniziativa popolare, una volta definite le finalità di attuazione dei principi costituzionali dell’articolo 46 della Costituzione, si articola nella previsione della disciplina per la partecipazione gestionale dei lavoratori, la partecipazione economica e finanziaria, la partecipazione organizzativa, la partecipazione consultiva dei lavoratori.
Nel merito della partecipazione gestionale, la proposta prevede che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni nelle quali lo statuto prevede la presenza di un “consiglio di gestione” e di un “consiglio di sorveglianza”, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza per una quota non inferiore ad un quinto dei componenti. Mentre nelle società nelle quali la gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di uno o più amministratori rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
Con riguardo alla partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori, la proposta rinvia ai contratti collettivi la possibilità di prevedere l’accesso dei lavoratori al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa attraverso l’adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.
Relativamente alla disciplina riguardante la partecipazione organizzativa dei lavoratori la proposta rinvia ai contratti collettivi la possibilità di prevedere la istituzione di commissioni paritetiche a livello aziendale composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori finalizzate a definire i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. E viene previsto un meccanismo premiale per i dipendenti che contribuiscono collettivamente o individualmente al miglioramento e all’innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi.
In merito alla partecipazione consultiva dei lavoratori, la proposta introduce il diritto alla informazione preventiva e prevede le ipotesi in cui le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di essere consultate. Tale diritto riguarda sia le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti, sia le amministrazioni pubbliche, gli istituti bancari e le aziende che forniscono servizi pubblici essenziali. I contratti collettivi definiscono i contenuti dell’informazione che deve almeno comprendere i dati economici e finanziari dell’impresa, scelte strategiche, introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali, evoluzione prevedibile dell’occupazione, programmi e piani formativi per i lavoratori. È inoltre previsto l’obbligo di formazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e degli amministratori.
La proposta, in buona sostanza, affida in via di principio alla contrattazione collettiva i meccanismi per realizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.
Una soluzione di disponibilità verso il sindacato e verso la contrattazione collettiva che non appare comunque garantire ai lavoratori una genuina possibilità di partecipazione gestionale in assenza di uno strumento legislativo di sostegno alla contrattazione collettiva in grado di individuare i sindacati più rappresentativi e che consenta di pervenire alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia obbligatoria. Anche al fine di escludere le organizzazioni sindacali non rappresentative che, con i loro contratti “cosiddetti pirata”, costituiscono un fattore di decadimento del livello di protezione dei lavoratori.
Tuttavia, nel corso dell’esame parlamentare, la proposta è stata svuotata nei suoi contenuti qualificanti. È stato eliminato il principio della contrattazione collettiva per l’applicazione della partecipazione che viene rimessa nella facoltà degli statuti delle imprese.
Nella sostanza la risultante dell’esame parlamentare della proposta di attuazione dell’articolo 46 della Costituzione è una legge che non garantisce ai lavoratori alcuna concreta possibilità di collaborare alla gestione ma si limita ad elencare una serie di strumenti lasciati poi nella completa discrezionalità delle imprese. E non è una bellissima notizia per il mondo del lavoro.
Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende
[*] Dopo la Scuola di specializzazione in diritto sindacale, è stato ispettore del lavoro, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, dirigente nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dirigente del settore legislativo della regione Campania, dirigente delle relazioni sindacali del comune di Roma. È autore di pubblicazioni in materia di organizzazione amministrativa del lavoro.
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