Anno XIII - n° 70

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Luglio/Agosto 2025

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Anno XIII - n° 70

Luglio/Agosto 2025

Il contributo di revisione dovuto dalle società cooperative


di Luigi Oppedisano [*]

Oppedisano

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso entro il 28 agosto 2025 sono chiamate a versare il contributo di revisione per la vigilanza relativo al biennio 2025-2026.

Il contributo di revisione dovuto alle cooperative per la copertura delle spese relative alle revisioni è stato previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successivamente integrato dall’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Gli importi del contributo sono stati stabiliti dal decreto del Ministro del Imprese e del Made in Italy 12 febbraio 2025, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2025 e variano in base ai parametri: numero soci, capitale sottoscritto e fatturato (valore della produzione).

I nuovi importi del contributo di revisione per il biennio 2025/2026 hanno subito una rivalutazione tra il 15 ed il 18% rispetto ai precedenti bienni del periodo 2011/2024.


Importi e maggiorazioni


Il decreto del Ministro del Imprese e del Made in Italy 12 febbraio 2025 prevede che l’importo dovuto dalle società cooperative e loro consorzi per la revisione relativo al biennio 2025/2026 deve essere determinato sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella seguente:

 
Contributo di revisione delle Società Cooperative biennio 2025-2026
 
 Fasce  Importi
(in euro)
Parametri
  Numero soci   Capitale sottoscritto   Fatturato
  a   330,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00
  b   790,00 da 101 a 500 da € 5.160,01
a € 40.000,00
da € 75.000,01
a € 300.000,00
  c   1.560,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01
a € 1.000.000,00
  d   1.990,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01
a € 2.000.000,00
  e   2.740,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a
€ 2.000.000,00


Il contributo di revisione deve essere aumentato del:

  • 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale ai sensi dell’articolo 15 della legge 31/1/1992, n. 59 e per le cooperative edilizia di abitazione e loro consorzi iscritti all’albo delle società cooperative edilizia di abitazione nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
  • 30% per le cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge 8/11/1991, n. 381.
  • 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.


Con lo stesso decreto è stato determinato inoltre il contributo di revisione dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento della vigilanza per il biennio 2025/2026 che deve essere determinato sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella seguente:

 Fasce  Importi
(in euro)
Parametri
  Numero soci   Totale attivo
(migliaia di euro)
  a   2.780,00 fino a 980 fino a 124.000
  b   4.310,00 da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000
  c   7.660,00 oltre 1680 oltre 290.000

Con il medesimo decreto è stato altresì previsto il contributo di revisione dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento della vigilanza per il biennio 2025/2026 che deve essere determinato sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella seguente: 

 Fasce  Importi
(in euro)
Parametri
  Numero soci   Contributi mutualistici
(in euro)
  a   330,00 fino a 1.000 fino a 100.000
  b   650,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000
  c   970,00 oltre 10.000 oltre 500.000

L’ammontare del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevabili dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ovvero dal bilancio chiuso nel corso dell’esercizio 2024 nel caso di esercizi infrannuali.

La norma prevede che il calcolo del contributo di revisione dovuto dalle società cooperative deve tenere conto dei tre parametri relativi al numero di soci, al capitale sociale sottoscritto e al fatturato[1], per le banche di credito cooperativo dei due parametri (numero soci e totale dell’attivo) e per le società di mutuo soccorso dei due parametri (numero soci e contributi mutualistici).

Gli enti cooperativi che superano anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.


Limitazioni ed esclusioni


Il decreto prevede che le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine per il pagamento del contributo di revisione sono tenute al versamento minimo, oltre le eventuali maggiorazioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso costituite entro il 31 dicembre 2025 sono tenute al pagamento del contributo di revisione entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo di revisione le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso:

  • iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 31/12/2025;
  • assoggettate a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale e scioglimento per atto d’autorità.


Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy


Le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, versano il contributo di revisione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a mezzo F24 utilizzando i seguenti codici:

  Codice   Descrizione
3010 contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014 sanzione sui codici tributo 3010 e 3011 in caso di ritardato pagamento (il calcolo va effettuato sulla sola fascia contributiva non maggiorata da interessi legali)

Nella sezione Erario del modello F24 alla colonna “Rateazione/regione/provincia” deve essere indicata la sigla della provincia preceduta da due zeri in cui la cooperativa ha la sede legale e per quanto riguarda il “periodo di riferimento”, bisogna indicare l’anno nella forma “AAAA” di riferimento del contributo di revisione.


Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo


Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo versano il contributo di revisione alle rispettive associazioni con le modalità stabilite dalle medesime associazioni.

Nel caso in cui l’adesione avviene successivamente al termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le società che cessano di aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo entro il termine per il versamento del contributo devono effettuare il versamento al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Nella causale del versamento è necessario indicare il numero di matricola della cooperativa, la denominazione sociale e la dicitura contributo di revisione 2025/2026.


Scadenza, sanzioni ed interessi


Oppedisano 70 5Il termine per il versamento del contributo è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, ovvero entro il 28 agosto 2025.

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo di revisione, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applica la sanzione del:

  • 5% sull’importo del contributo se il versamento viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza;
  • 15% sull’importo del contributo se il versamento viene effettuato oltre un mese dal termine previsto.


In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo (articolo 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59) nella misura del 2% (decreto 10/12/2024 del Ministro dell’economia e delle finanze).

La norma stabilisce che le associazioni nazionali di rappresentanza, qualora gli enti cooperativi ad essi associati non provvedono al versamento del contributo di revisione, possono adottare le relative procedure di recupero.

Per gli enti non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza che non provvedono al versamento del contributo di revisione il decreto prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy notifica all’ente cooperativo l’avviso di accertamento del contributo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi. Avverso l’avviso di accertamento l’ente cooperativo può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, istanza di riesame e, in caso di mancata presentazione di istanza di riesame o di non accoglimento dell’istanza, il Ministero avvierà le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti.

Infine, si aggiunge che decreto si applica a tutti gli enti mutualistici che hanno sede legale in Italia. Gli enti che hanno sede legale nelle regioni a statuto speciale, considerata la loro autonomia normativa, sono tenuti ad osservare le eventuali disposizioni emanate dalle medesime regioni a statuto speciale. Quadrato Rosso

Note

[1] Il Decreto 12 febbraio 2025 del Ministro del Imprese e del Made in Italy, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2025, stabilisce che per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c. (conto economico) e nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile.

[*] Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in pensione. Le considerazioni contenute nel presente scritto è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’ex Amministrazione di appartenenza.

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