
La sentenza n. 91 del 25 febbraio 2026 della Corte costituzionale interviene su un nodo interpretativo cruciale nel sistema delle tutele previdenziali. Essa, infatti, affronta la questione della pensione di reversibilità negata al partner superstite di una coppia omosessuale coniugata all’estero, il cui matrimonio non aveva potuto produrre effetti in Italia prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. La Corte è chiamata a decidere su riscorso proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ammette il diritto del coniuge e del minore di percepire la pensione indiretta in quanto superstiti con condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° novembre 2014 con aggiunta degli interessi. La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l n. 636 del 14 aprile 1939 in relazione agli artt. 2, 36 e 38 Cost. nella parte in cui non consente l’attribuzione richiesta, riconoscendo l’irragionevolezza della disciplina previgente.
La vicenda trae origine dal ricorso del superstite di matrimonio omosessuale contratto all’estero, cui l’INPS ha negato la pensione di reversibilità, poiché il decesso del partner è avvenuto prima del 2016, impedendo la trascrizione del matrimonio estero come unione civile.
Il ricorrente ha contratto matrimonio a New York il 2 novembre 2013 dopo la nascita del figlio con fecondazione assistita il 13 gennaio 2010.
L’atto di nascita con attribuzione della paternità è stato trascritto in Italia il 23 marzo 2010 e il matrimonio registrato come unione civile il 4 ottobre 2016 dopo la morte del coniuge risalente all’8 ottobre 2015.
Successivamente al decesso sono stati trascritti anche la sentenza statunitense del 5 luglio 2016 che riconosce la paternità del minore in capo ad entrambi i coniugi e l’atto di nascita aggiornato in sede giudiziale.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di accertamento della discriminazione richiesta dai ricorrenti e dichiarato l’inammissibilità di quella autonoma per motivi procedurali.
L’istituto della pensione di reversibilità è disciplinato dall’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 che riconosce il diritto a favore del coniuge e dei figli superstiti nella misura stabilita dalla legge.
La disposizione valorizza, pertanto, il rapporto coniugale che, come specificato più volte dalla giurisprudenza, non può essere equiparato a una convivenza seppure stabile e duratura.
In tal senso, esso presenta elementi di diversificazione anche rispetto all’unione civile che, comunque, trova in una fonte normativa il suo riconoscimento. Inoltre, è solo con l’art. 1 comma 20 della legge n. 76 del 2016 che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Tale equiparazione è volta al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile.
Coerentemente l’art. 32 bis inserito nella legge n. 218 del 31 maggio 1995 prevede che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Tuttavia, la legge non disciplina le situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, lasciando scoperti i casi di coppie omosessuali che, pur coniugate all’estero, non hanno potuto ottenere riconoscimento in Italia.
Secondo le Sezioni Unite remittenti deve essere applicato il principio di irretroattività con impossibilità di produzione di effetti in data anteriore all’entrata in vigore della specifica normativa. A supporto di tale tesi citano una serie di precedenti giurisprudenziali in cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra gli assegnatari della reversibilità è giustificata e non integra un’ipotesi discriminatoria.
Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questioni e si sono costituiti anche l’INPS e la parte privata interessata sostenendo le proprie tesi pregresse.
La Corte, prima di entrare nel merito della questione, delimita il petitum rimarcando che la questione di legittimità è stata sollevata dalle Sezioni unite remittenti nella parte in cui l’art. 13 del r.d.l. n. 639 del 1939 limita il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge e non lo estende al superstite di coppia omoaffettiva che, al momento del decesso, era unita in matrimonio all’estero non trascritto in Italia per assenza di specifica normativa. L’inadempimento della trascrizione, pertanto, non è attribuibile al coniuge superstite, ma all’assenza di legislazione.
La Corte si concentra, in primis, sull’irragionevole disparità di trattamento che verrebbe a crearsi in caso di diniego del beneficio al coniuge superstite.
Richiama la natura della pensione di reversibilità che è diversa da quella di vecchiaia costituendo il rapporto di lavoro soltanto presupposto e non causa dell’attribuzione.
Le peculiarità della pensione di reversibilità la escludono dall’ambito applicativo dell’art. 3 della Direttiva 200/78/CE, richiamata dal ricorrente in primo grado, riferendosi, esclusivamente, alle prestazioni pensionistiche integrative con caratteristiche strutturali e di finanziamento simili a quelle della retribuzione.
I giudici analizzano, successivamente, le sentenze richiamate dalle Sezioni Unite remittenti e, in particolare, la sentenza n. 461/2000 e la n. 138/2010.
Con la prima la Corte ha ritenuto legittima la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari della pensione di reversibilità, ma è specificato che si tratta di fattispecie differenti. Nel caso in esame, infatti, la mancata trascrizione dell’atto matrimoniale all’estero non è imputabile alle parti, bensì all’assenza di una disciplina specifica.
La pronuncia del 2010 dichiara inammissibili questioni che sollecitano una pronuncia additiva di equiparazione tra unioni fra persone dello stesso sesso e matrimonio civile con riserva, però, di intervenire sui singoli casi mediante il giudizio di ragionevolezza, sollecitato anche nel caso di specie.
I giudici ricordano la funzione tipica della pensione di reversibilità che, tradizionalmente, era quella di evitare un eventuale stato di bisogno del coniuge superstite. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la previsione della contribuzione di entrambi i coniugi al ménage, il fondamento della pensione di reversibilità è rinvenibile nell’apporto di ciascun coniuge al patrimonio comune e a quello dell’altra parte sicché il diritto resta anche dopo il divorzio.
Richiama la propria giurisprudenza in tema di pensione ai superstiti, ribadendo che non esiste un obbligo costituzionale di equiparazione piena tra matrimonio e unioni omoaffettive. Tuttavia, la disparità di trattamento deve essere giustificata da ragioni oggettive. Nel caso di specie, la Corte ritiene irragionevole escludere il superstite da un trattamento che il legislatore oggi riconosce pienamente. I Giudici prendono atto della giurisprudenza esistente circa l’esclusione di un’equiparazione a livello costituzionale delle unioni omosessuali e del matrimonio se non in ipotesi particolari e in virtù del principio di ragionevolezza.
Nel caso in esame sussistono delle peculiarità che devono essere analizzate: il matrimonio contratto nel 2013 e non trascritto per assenza di specifica disciplina, il decesso avvenuto nel 2015 ossia in data antecedente alla legge 76/2016 e la possibilità del vaglio della ragionevolezza anche valutando l’anacronismo di una scelta passata in base alle novità del presente.
Alla luce di una nuova disciplina che riconosce i matrimoni omosessuali contratti all’estero e parifica, ai fini della pensione di reversibilità, il coniuge all’unito civilmente non può che concludersi per un’irragionevole disparità di trattamento l’ipotesi di esclusione dal trattamento pensionistico nella fattispecie al vaglio della Corte.
Sono, infatti, il pregresso divieto di legge e la morte in data anteriore al 2016 che hanno impedito la produzione degli effetti del matrimonio anche in Italia.
Seppur la pensione di reversibilità non rientra tra i diritti inviolabili protetti dall’art. 2 Cost., è, in ogni caso, elemento necessario per attuare la solidarietà familiare proteggendo i soggetti legati da particolari vincoli con il defunto.
In tale ottica la Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 13 r.d.l. n. 639 del 1939 in relazione all’art. 3 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore di partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero e decesso verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. La Corte valorizza la peculiarità del caso affermando che la disciplina previgente produceva un effetto discriminatorio non coerente con l’evoluzione legislativa.
La portata innovativa della decisione, pertanto, risiede nella tutela previdenziale retroattiva a matrimoni omosessuali contratti all’estero. In tal senso viene valorizzata la dimensione relazionale della persona e la tutela delle formazioni sociali, ammettendo che la negazione della reversibilità incide sulla dignità del superstite.
La reversibilità è, infatti, inquadrata come proiezione del diritto del lavoratore a mezzi adeguati, esteso alla famiglia e alle relazioni affettive formalizzate quale strumento di solidarietà e protezione, che non può essere contestato per ragioni meramente formali.
La sentenza in commento apre ulteriormente al riconoscimento delle tutele previdenziali nelle relazioni omoaffettive.
Si basa su un criterio di ragionevolezza sostanziale fondato sulla tutela della persona e sul principio di solidarietà familiare dove la pensione di reversibilità diventa forma di protezione dei membri superstiti.
Crea, in tal modo, un punto di equilibrio tra discrezionalità legislativa e tutela dei diritti fondamentali sancendo che, nei casi in cui la disciplina previgente produce effetti irragionevoli, la Corte può intervenire per garantire la protezione della persona nelle sue relazioni affettive e familiari. ![]()
[*] In servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dg Politiche Previdenziali, Divisione I. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
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