
Legge 23 settembre 2025 n.132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale - Come supponibile, l’avvento e la rapida diffusione dell’utilizzo dell’AI sta impattando in modo piuttosto evidente e sempre più massiccio nel mondo lavorativo, sia per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro, sia per ciò che concerne le attività di produzione vera e propria (utilizzo dei macchinari, sistemi di gestione, e quant’altro).
Alla rapidità con la quale si muove questo mondo non corrisponde un’altrettanta capacità di rapidità di risposta e adeguamento delle conoscenze sia degli organismi di vigilanza, sia delle Rappresentanze sindacali.
I motivi sono molteplici ed eterogenei e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, ne citiamo alcuni:
È quindi indubbio che l’avvento di questa vera e propria rivoluzione tecnologica porti con sé tutta una serie di criticità sulle quali almeno ora, deve essere aperta una riflessione, quantomeno per iniziare a sensibilizzare sui rischi, inevitabili, che un nuovo modo di lavorare porterà con sé.
Già nel testo di Legge è possibile “imbattersi” più volte nel concetto di rischio, per lo più direi “rischi”, considerando peraltro tutte le implicazioni che l’uso dell’AI porta anche in ambito di riservatezza dei dati e privacy.
Partiamo da questa prima considerazione, che interseca in modo non di poco impatto tutta la questione della necessità di informativa e di messa in evidenza dei mezzi di elaborazione di documenti (in questo caso ci riferiamo al tema salute e sicurezza sul lavoro) qualora si faccia ricorso all’utilizzo dell’AI.
Le aziende pongono in evidenza nei propri DVR o DUVRI il ricorso a questa modalità? Con quali criteri, limiti, campi di intervento? Con quale capacità di controllo e verifica interna? Quale è il perimetro massimo entro cui si può ricorrere all’uso dell’AI? Quali sono i correttivi posti in essere? Gli organismi di vigilanza sono consci di quanto e come questa innovazione impatti? Gli Rls sono messi al corrente di questa modalità di ausilio?
E utilizziamo volutamente ausilio e non “sostituzione” di elaborazione, in quanto (teoricamente) espressamente vietata proprio dalla suddetta Legge.
Sono le prime domande che sorgono spontanee nella lettura del testo della 132/2025.
La sensazione che l’attenzione vada tenuta alta aumenta nello scorrere del testo: all’art. 5 vengono poste in evidenza le dinamiche di interazione uomo-macchina e l’impatto potenziale nei processi organizzativi.
Altro esempio: nell’art. 11 vengono richiamati una serie di obblighi del datore di lavoro e la necessità di trasparenza comunicativa che deve essere centrale nei processi di utilizzo dell’AI.
È di tutta evidenza che urge una formazione idonea sia per organismi di vigilanza che per le rappresentanze sindacali e gli RLS perché il rischio è quello di rimanere indietro rispetto all’evoluzione del mondo del lavoro, e conseguentemente, rimanere indietro nelle tutele sia in ottica sindacale che di salute e sicurezza sul lavoro.
Parimenti, è necessario ed urgente fornire strumenti legislativi e sanzionatori anche per chi deve intervenire sotto il profilo della vigilanza, evitando quanto più possibile, ridondanze e corto circuiti tra amministrazioni differenti e prevedendo fattive interazioni anche con le autorità preposte di specifico ambito, alcune delle quali menzionate all’art. 20. ![]()
[*] Dottore di ricerca in Scienza della Prevenzione e Responsabile Salute e Sicurezza FP CGIL.
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