Pensioni. Considerazioni a margine della Riforma Fornero

di Stefano Stefani [*]

StefaniLa Riforma Fornero (art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 2011) ha come pilastri la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

La pensione di vecchiaia

Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici (iscritti alla A.G.O, e forme sostitutive ed esclusive) con contribuzione prima del 1996, la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 2013 fino al 2015, al raggiungimento di una età anagrafica di 66 anni e 3 mesi con almeno 20 anni di contribuzione. Per le donne, dipendenti private, il requisito anagrafico è di 63 anni e 3 mesi nel 2013 elevato a 63 anni e 9 mesi dal 2014 al 2015 e per le dipendenti del pubblico impiego è già 66 anni e 3 mesi.

L’età anagrafica verrà progressivamente aumentata dal 2016, per adeguarla all’incremento della speranza di vita, fino a diventare (per legge) almeno 67 anni nel 2021 e, successivamente, continuare a crescere fino a raggiungere, in previsione, l’età di 70 anni nel 2050. L’incremento della speranza di vita viene calcolato attualmente ogni 3 anni e, dal 2019, ogni 2. La speranza di vita è una variabile imprevedibile ma, se per un qualsivoglia motivo dovesse diminuire, i coefficienti non potrebbero diminuire. Viceversa, se la speranza di vita dovesse aumentare, i coefficienti di trasformazione verrebbero ridotti con conseguente diminuzione dell’assegno.

Per i lavoratori con contribuzione dal 1996, valgono le stesse condizioni anagrafiche e contributive dei precedenti (20 anni di contribuzione e 66 anni e 3 mesi di età dal 2013) ma a condizione che il calcolo dell’importo della pensione risulti almeno pari a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (€ 429 al mese per 13 mesi nel 2012, successivamente rivalutato). Nel caso che l’importo della pensione non dovesse raggiungere la soglia evidenziata, il lavoratore potrebbe continuare a lavorare fino al raggiungimento della stessa, tuttavia a 70 anni cesserebbe comunque dal lavoro e percepirebbe un assegno rapportato ai contributi versati (è sufficiente dimostrare versamenti per almeno 5 anni per poter ottenere una pensione).

Una considerazione a parte va fatta per le donne del settore pubblico. Queste lavoratrici, prima del 1996 andavano in pensione per limiti di età a 65 anni come gli uomini (art. 4 D.P.R. 1092 del 1973). Dal 1996 (art. 2 comma 21 legge n. 335 del 1995), nell’ambito di una piano generalizzato di adeguamento delle pensioni pubbliche a quelle private, le donne potevano andare in pensione 5 anni prima degli uomini, come nel settore privato. Oggi, in ottemperanza alle norme sulla parità fra i sessi nel settore pubblico, le donne vengono collocate a riposo con gli stessi requisiti anagrafici degli uomini. Nel settore privato tale differenza ancora permane e solo dal 2018 dovrebbe scomparire. Così, paradossalmente, proprio le donne sono trattate diversamente nei due settori lavorativi. 

La pensione anticipata

Con la riforma Fornero è stato quasi completato l’intento del legislatore (posto in essere già dal 1992) di giungere, in modo progressivo, alla sostanziale eliminazione delle pensioni con età inferiori alla massima, infatti sono stati dettati nuovi requisiti per la pensione anticipata e per la pensione di vecchiaia, che hanno sostituito i requisiti precedenti e totalmente la pensione di anzianità.

Il requisito richiesto per la pensione anticipata è pari alla anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi dal 2013 (elevata di un mese dal 2014) per gli uomini e di 41 anni e 5 mesi dal 2013 (elevata di un mese dal 2014) per le donne.

Posto che il solo requisito contributivo dà il diritto alla pensione, il legislatore ha però previsto, al comma 10 dell’art. 24, che se l’età anagrafica fosse inferiore a 62 anni (per uomini e per donne), la pensione sarebbe ridotta dell’ 1% per ogni anno in meno (riproporzionando la riduzione ai mesi).

La riduzione riguarda la sola quota della pensione calcolata con il metodo retributivo; questa quota è diversa a seconda della contribuzione pensionistica al 31 dicembre 1995; i soggetti che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 1995, hanno la quota di pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 2011 (la quota dal 2012 in poi è calcolata con il metodo contributivo e non subisce riduzioni); i soggetti che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 1995, hanno la quota di pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 1995 (la quota dal 1996 in poi è calcolata con il metodo contributivo e non subisce riduzioni).

Stefani 01Quindi la riduzione colpisce coloro che hanno una quota di pensione calcolata con il metodo retributivo.

L’applicazione della riduzione, non decorre immediatamente ma dal 2018, in quanto fino al 31 dicembre 2017 rimarrà vigente il trattamento pensionistico senza riduzione, indipendentemente dall’età anagrafica. Infatti ai sensi “del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 “le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria” (messaggio INPS 219/2013).
Dall’esame della norma si evince che, coloro che non coprono i periodi di contribuzione tassativamente indicate (come per es. astensione dal lavoro per donazione di sangue, pur coperta da contribuzione figurativa) incorrono nella riduzione, a meno che non proseguano l’attività lavorativa per i periodi considerati non utili.

Il regime sperimentale per le donne

La riforma Fornero mantiene in vita la norma prevista dall’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004, che consiste nella possibilità per le lavoratrici di accedere alla pensione con (almeno) 57 anni di età (57 anni e 3 mesi dal 2013) e 35 di contribuzione.

Tale forma di pensione è calcolata soltanto con il metodo contributivo a decorrere dal 1993, anche per i soggetti che avrebbero titolo al calcolo di pensione con il metodo misto, avendo iniziato l’attività lavorativa antecedentemente al 1996. Con tale metodo il coefficiente di trasformazione parametrato all’età è basso, e quindi si ha una notevole riduzione dell’assegno di pensione.

InpsÈ necessario avere presente che il requisito di accesso alla pensione nel regime speciale per le lavoratrici è ancora quello esistente al momento della emanazione della riforma Fornero e consiste nella liquidazione della pensione dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto (regime della c.d. “finestra mobile”). Questo comporta di fatto che i requisiti anagrafici e contributivi minimi sopraindicati debbono essere posseduti al più tardi al 30 dicembre 2014 affinché possa essere liquidata la pensione tassativamente entro il 31 dicembre 2015, termine dal quale la norma cessa di avere efficacia. La donna può lavorare o meno durante il periodo tra la maturazione del diritto e la liquidazione della pensione, se però, presta attività lavorativa, nel calcolo della pensione verranno computate le maggiori contribuzioni e la maggiore età anagrafica.

Trattandosi di un regime speciale, nel calcolo dei periodi utili al raggiungimento dei 35 anni, non possono essere utilizzati i periodi con contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione, né possono applicarsi le regole previste per la generalità delle pensioni calcolate con il sistema contributivo e, cioè, non si attribuiscono i benefici previsti dall’art. 1 comma 40 della Legge 335/1995, consistenti nell’accredito figurativo di periodi corrispondenti alle assenze dal lavoro per cura e assistenza dei figli, coniuge, genitori, né si può applicare la maggiorazione di un anno, in caso di uno o due figli e di due anni, in caso di tre o più figli, sul coefficiente di trasformazione.

Il metodo di calcolo contributivo e la questione dei contributi pensionistici

Stefani 02La riforma Fornero estende a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo realizzando così la proporzionalità tra contribuzione e pensione ed anche, tra l’altro, l’“economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali” (art. 24 comma 1 della legge).

Il metodo di calcolo contributivo consiste nel calcolo della pensione come prodotto del montante costituito dalla somma del 33% rivalutato delle retribuzioni annue (art. 1 comma 10 Legge 335 del 1995), per il coefficiente di trasformazione proporzionale all’età anagrafica al pensionamento. La rivalutazione delle somme accantonate dipende dall’andamento del Prodotto Interno Lordo (PIL), mentre il coefficiente di trasformazione dipende dal PIL e dalle variazioni della speranza di vita calcolate dall’ISTAT (comma 11, norma citata).

Il metodo contributivo è applicato “pro quota” per i lavoratori che hanno contributi antecedenti al 1996, pertanto la pensione di questi lavoratori è calcolata parte con il metodo retributivo, parte con il metodo contributivo. Per i lavoratori con primo accredito lavorativo dal 1996 la pensione è calcolata sulla contribuzione di tutta la vita lavorativa (comma 12, norma citata).

Stefani 03L’importo della pensione retributiva (o della quota) dipende dai criteri di calcolo previsti dalla Cassa di versamento dei contributi e, almeno in parte, dall’importo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

L’importo della pensione interamente contributiva dipende dai criteri fissati dalla legge, esposti sopra, e questi sono indipendenti dalla Cassa di iscrizione e dall’importo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, tuttavia permangono le differenze tra contribuzione pensionistica versati alle varie Casse o Fondi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e permangono le norme sull’onerosità della ricongiunzione ai fini di una unica pensione.

[*] Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Prof. Massimo D’Antona Stefano
Stefani presta attualmente in servizio presso una Pubblica Amministrazione ove ha realizzato una lunga esperienza nel settore dei trattamenti di pensione del personale. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione


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