Il lavoro occasionale accessorio dopo la riforma del Jobs Act

di Pietro Perri [*]

PerriIl D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24-06-2015, S.O. n. 34), in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la disciplina dei contratti di lavoro. Tale norma ha introdotto, tra le altre cose, una nuova disciplina del lavoro accessorio. In particolare, gli artt. 48, 49 e 50 del citato decreto hanno abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative svolte in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Detta normativa introduce importanti novità in ordine:

  • al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
  • alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
  • all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
  • alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Definizione e campo di applicazione

L’art. 48 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce, innanzitutto, che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Resta, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

Il nuovo decreto, pertanto, ha confermato il venir meno della caratteristica dell’occasionalità - già eliminata dal D.L. n. 76/2013 - e la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per qualsiasi tipo di attività, purché venga rispettato il limite massimo del compenso annuo (7.000 euro rivalutabili annualmente).

Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Il suddetto limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dall’1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015). L’INPS, poi, dovrà provvedere a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno e ad effettuare il conguaglio con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

Le aziende agricole che superano 7.000 euro di fatturato l'anno, invece, possono ricorrere al lavoro accessorio soltanto per le attività di carattere stagionale e utilizzare tre tipologie di prestatori: i pensionati, gli studenti tra i 16 e i 25 anni e i percettori di prestazioni a sostegno del reddito (art. 48, comma 3).

Nel settore agricolo, specificatamente, è possibile ricorrere al lavoro accessorio nei seguenti casi:

  • attività lavorative occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani under 25. Per questi ultimi è necessario che l’attività sia compatibile con gli impegni scolastici, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, mentre potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari;
  • attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (aziende agricole che hanno un volume d’affari non superiore a € 7.000), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.


Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche alla Pubblica Amministrazione, a patto che vengano rispettati i vincoli di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa di settore, oppure, dai patti di stabilità interni.

Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i beneficiari di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, secondo una regolamentazione speciale che sarà individuata da un apposito decreto ministeriale.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato. I compensi percepiti con il lavoro accessorio, inoltre, concorrono alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per la carta di soggiorno e per il ricongiungimento familiare.

Facendo proprio l’orientamento della prassi amministrativa, il D.Lgs. n. 81/2015 pone, altresì, il divieto di ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno tuttavia individuate specifiche deroghe.

Perri 12 1Disciplina del lavoro accessorio

Per quanto concerne le modalità di acquisto dei voucher, il cui valore nominale è attualmente fissato in 10 euro, l’art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce l’obbligo, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, di acquistare esclusivamente con modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Sul punto l’INPS chiarisce che le modalità di acquisto dei buoni da parte dei committenti imprenditori o liberi professionisti sono le seguenti:

  • attraverso la procedura telematica INPS, così come prevista da uno specifico allegato che ne dettaglia i vari passaggi;
  • tramite acquisto direttamente presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet banking Intesa San Paolo;
  • tramite le Banche Popolari abilitate.


Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere, dunque, acquistati buoni di lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31.12.2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting. Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei 5.000 euro per la totalità dei committenti e di 2.000 euro per ciascun singolo committente.

In merito alla comunicazione telematica di attivazione della prestazione di lavoro accessorio, l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Il Ministero del Lavoro, tuttavia, con nota del 25 giugno u.s. ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo e nelle more dell’attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione andrà effettuata secondo le attuali procedure. Di conseguenza, in attesa di nuove indicazioni ministeriali, la comunicazione preventiva di attivazione della prestazioni continuerà ad essere effettuata presso l’INPS, come avvenuto sinora.

Quanto alle modalità di pagamento, nel decreto si stabilisce che il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese (art. 49, comma 5).

Coordinamento informativo a fini previdenziali

La disciplina del lavoro accessorio si chiude con una norma di coordinamento. L’art. 50 del decreto in commento, difatti, prevede che l'INPS e l'INAIL debbano stipulare apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di monitorare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico. Quadrato Azzurro

[*] Ispettore del Lavoro – Avvocato – Responsabile Area Coordinamento Vigilanza della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione cui appartiene.


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