APE Sociale, approvato il DPCM attuativo

di Riccardo Rizza

Riccardo Rizza 2017 03Il 18 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il primo dei 3 decreti attuativi della riforma delle pensioni, quello relativo alla cosiddetta APE Sociale. Dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nel momento in cui andiamo in pubblicazione, il provvedimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che l’APE Sociale è uno dei progetti sperimentali previsti dalla Legge di Stabilità 2017[1] che permetterà ad alcune categorie di lavoratori, a partire da quest’anno, di andare in pensione in anticipo senza oneri aggiuntivi. In particolare, consiste in una indennità che viene corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici da parte di alcuni soggetti lavoratori. L’anticipo pensionistico vale per alcune fasce di lavoratori “in difficoltà” (cassintegrati, disoccupati, familiari di invalidi ed altre), o per chi svolge attività gravose (come gli operai edili, i macchinisti, facchini, le maestre d’asilo, gli infermieri, ecc.). Questi soggetti riceveranno un assegno rapportato alla pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo “ponte” di 3 anni e 7 mesi percepiranno la pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito dato che l’anticipo è completamente finanziato dallo Stato.

A chi spetta

Dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alla Gestione separata, che abbiano compiuto 63 anni é riconosciuta, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Le condizioni

L’APE Sociale può essere riconosciuta ai lavoratori che:


a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;


b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;


c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;


d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C alla legge si stabilità 2017 (vedi tabella a lato) che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali é richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

ALLEGATO C
(LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232)
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

L'arco temporale entro il quale ricercare i sei anni di attività faticose o pesanti viene spalmato su un periodo di sette anni precedenti al momento della decorrenza dell'APE sociale.

In sostanza, consente il recupero nel settimo anno prima del pensionamento dei periodi di interruzione lavorativa presenti negli ultimi sei entro un massimo di 12 mesi. Quindi se negli ultimi sei anni, ad esempio tra il 2011 ed il 2017, c'è stato un periodo di inattività o di interruzione pari a 12 mesi, si ipotizzi tra il 2014 ed il 2015, l'interessato non perderà il diritto al pensionamento anticipato ove tra il 2010 ed il 2011 (cioè nel settimo anno antecedente la decorrenza delle uscite anticipate) abbia svolto le predette attività gravose per 12 mesi. Resta inteso che l'attività lavorativa di natura gravosa deve risultare, comunque, svolta al momento della decorrenza dell'APE Sociale

La concessione dell’APE Sociale è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Rizza 21 1Misura

L’APE Sociale è erogata mensilmente per dodici mensilità ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione. Ad esempio un lavoratore rientrante in uno dei profili di tutela che ha diritto ad un assegno pensionistico pari a 2mila euro potrà riscuotere 1.500 euro al mese con l'APE sociale; mentre un lavoratore con un assegno pensionistico pari a 1.300 euro potrà riscuotere l'intera cifra lorda maturanda, 1.300 euro. In entrambi i casi il lavoratore non subirà alcuna decurtazione sulla pensione finale.

Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

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Nei prossimi numeri della Rivista avremo modo di occuparci dei decreti attuativi che definiscono i contorni di Quota 41 per precoci e APE volontaria, le due forme di uscita anticipata dal mondo del lavoro dovevano essere avviate dal 1° maggio 2017.

Per i decreti attuativi di APE volontaria e Quota 41 saranno quindi decisive le prossime settimane. Una volta ricevuto l’ok da parte del Presidente del Consiglio i testi dovranno essere trasmessi a Consiglio di Stato e Corte dei Conti che ne dovranno vagliare il contenuto. Quadrato Azzurro

Note

[1] LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)

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