Lavoro stagionale per cittadini extracomunitari: novità e semplificazioni

di Maria Rosaria Pisapia [*]

PisapiaPer quanto riguarda le novità in materia di flussi stagionali, interessanti modifiche sono state introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5. Infatti l’art. 17 del citato D.L. nell’ottica di una semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori extra UE , ha inserito il comma 2- bis all’art. 24 T.U. Immigrazione, disciplinando una procedura di silenzio assenso da parte dello Sportello Unico.

Come è noto l’art. 24 TUI 286/98 disciplina i flussi d’ingresso dei cittadini extracomunitari che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono ammessi in Italia per svolgere lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico alberghiero, di norma con cadenza annuale.

L’iter ordinario per il rilascio di nulla osta stagionali al datore di lavoro richiedente prevede che quest’ultimo inoltri telematicamente una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro , indicando tutta una serie di dati relativi al reddito, condizioni contrattuali, sistemazione alloggiativa ecc.

Lo Sportello Unico, rilascia nel termine di 20 giorni il nulla osta, previo parere positivo della Questura e della Direzione Territoriale del lavoro.

È da premettere che i tempi di rilascio del nulla osta stagionale non sono quasi mai rispettati, soprattutto nelle province dove vi è un alto numero di richieste (anche diverse migliaia) e soprattutto dove la collocazione ambientale richiede allo Sportello Unico ampi approfondimenti di natura istruttoria onde evitare un utilizzo distorto e illegale delle procedure dei flussi.

Il comma 2-bis dell’art 24 T.U. Immigrazione ha previsto un’ipotesi molto appetibile anche se poco conosciuta, che permette di velocizzazione la procedura. A tal proposito la Circ. congiunta Min. dell’Interno e Min. del Lavoro n. 1960 del 20/03/2012 prevede infatti che decorsi 20 giorni dall’inoltro della richiesta senza che lo Sportello comunichi al datore il proprio diniego, la richiesta si intende accolta alle seguenti condizioni:

  • la richiesta riguardi un lavoratore già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore richiedente;
  • il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e alla scadenza del permesso di soggiorno sia rientrato in patria.

Pertanto ove ricorrano le suddette condizioni, si potranno inserire nella domanda i dati relativi all’anno precedente della comunicazione obbligatoria e del permesso di soggiorno del lavoratore.

In questo caso vengono praticamente baipassati i pareri della Questura e della DTL , allo scadere dei 20 giorni il nulla osta viene comunicato telematicamente al MAE (Ministero degli Affari Esteri) e lo straniero può recarsi all’Ambasciata per ottenere il visto d’ingresso in Italia.

Non è previsto il rilascio di alcun nulla osta e in tal caso il contratto di soggiorno verrà sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione allo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.

Tutta la procedura si risolve in tempi notevolmente ridotti rispetto a quelli normali che solitamente si protraggono per diversi mesi.

Altro strumento procedurale in materia di flussi , già esistente, a cui si è voluto dare nuovo impulso con la predetta riforma normativa è il nulla osta pluriennale.

Ai sensi dell’art. 5 comma 3-ter e dell’art. 38-bis del DPR 394 del 1999 , al cittadino straniero che sia venuto in Italia almeno due anni consecutivi per lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso pluriennale , fino a tre annualità successive. In tal caso il datore di lavoro può ogni anno, senza dover aspettare i nuovi flussi, inviare allo Sportello Unico e al lavoratore una proposta di contratto di lavoro, in modo che a quest’ultimo venga rilasciato dall’ambasciata il visto d’ingresso per lavoro stagionale.

Per incentivare l’uso di tale procedura poco conosciuta o comunque poco utilizzata, il legislatore col suddetto art. 17 del D.L. n. 5 del 2012 ha previsto la possibilità che per le annualità successive alla prima, la richiesta di assunzione può essere fatta anche da un datore di lavoro diverso dal primo che ha ottenuto il nulla osta triennale.

Inoltre anche per il N.O. pluriennale è prevista la procedura veloce del silenzio assenso.

Pisapia 3 1Un’ultima recentissima novità interpretativa riguardante l’art. 24 co. 4 del T.U. proviene dalla giurisprudenza del T.A.R. e del Consiglio di stato. Il citato comma 4 dell’art. 24 recita: “Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale…..Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.”

È da precisare che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è rinnovabile, quindi una volta scaduto, il titolare del suddetto deve rientrare in patria. E’ prevista però la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Fino a poco tempo fa vi era unitaria interpretazione da parte della P.A. del summenzionato comma 4 dell’art. 24, nel ritenere come condizioni imprescindibili per ottenere la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale, due elementi essenziali:

  1. due ingressi del lavoratore stagionale per due annualità successive;
  2. l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Pisapia 3 2Tuttavia la giurisprudenza del Tar e quella del Consiglio di Stato hanno dato negli ultimi anni un’interpretazione molto più ampia , ritenendo necessario il requisito dei due ingressi solo per il diritto di precedenza disciplinato dalla prima parte del comma 4 art. 24, mentre per la conversione del permesso di soggiorno sarebbe sufficiente un solo ingresso seguito dalla effettiva assunzione del lavoratore accertata tramite il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie Unilav.

Dopo numerose pronunce in tal senso e un parere conforme dell’Avvocatura dello Stato è stata emanata la Circolare congiunta Min. Interno e Min. Lavoro n. 6732 del 05/11/2013 che fa sua l’interpretazione giurisprudenziale alleggerendo di molto la procedura di conversione e favorendo la permanenza dei lavoratori stagionali in Italia.

La suddetta interpretazione sembra non tener conto della esplicita previsione normativa dell’art. 38 comma 7 del DPR 334/ 1999 Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che testualmente recita “I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.”

In ogni caso la nuova lettura dell’art. 24 comma 4 è sicuramente molto vantaggiosa per i cittadini stranieri provenienti dall’estero che cercano un inserimento lavorativo in Italia , in quanto il decreto flussi stagionali è rimasto praticamente l’unico strumento di massa per l’ingresso dei lavoratori stranieri non residenti e la possibilità di ottenere dopo un solo ingresso la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente loro una stabilizzazione regolare sul territorio, prima molto più difficile. Quadrato Verde

[*] Maria Rosaria Pisapia è Responsabile Unità Operativa Immigrazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno.
Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’amministrazione di appartenenza ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004.


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