Anno VII - N° 32-33

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Marzo/Giugno 2019

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Anno VII - N° 32-33

Marzo/Giugno 2019

Le prestazioni di lavoro
nelle ASD e SSD


di Valeria Brancato e Carlo Iovino [*]

Brancato Iovino 32 33

I rapporti di lavoro nello sport dilettantistico, svolti nei confronti delle ASD e SSD, sia di carattere strettamente sportivo che per lo svolgimento di prestazioni di natura amministrativa e gestionale, si connotano tutt’oggi per aspetti di peculiarità a causa della specificità del settore e della funzione sociale riconosciuta dallo Stato.

Brancato Iovino 32 33 1Le ASD sono associazioni volte a gestire attività sportive senza scopo di lucro ed in forma dilettantistica, invece le SSD sono società di capitali che svolgono attività sportiva dilettantistica caratterizzate anch’esse dalla mancanza di finalità lucrative.

Le ASD e le SSD possono inquadrare le prestazioni dei collaboratori sportivi all’interno di un rapporto di lavoro subordinato o comunque facendo ricorso ad una delle forme di contratto tipizzato dal regime giuslavoristico ordinario, o ancora sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative. Infatti, pur avendo il D.Lgs 81/2015 (“Jobs Act”) previsto che dal 01/01/2016 tutti i contratti di collaborazione ancora in essere, caratterizzati da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e da eterodirezione, fossero per presunzione ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato, ha comunque disposto che le ASD e SSD possano ancora instaurare collaborazioni coordinate e continuative genuine procedendo ai relativi adempimenti quali Istituzione ed iscrizione nel libro Unico del lavoro, Comunicazione preventiva al centro per l’impiego e rilascio del cedolino paga al posto della consueta ricevuta compensi.

Le ASD e le SSD, però, sono solite utilizzare il regime fiscale e previdenziale previsto dall’ art. 67 co.1 lett. m del TUIR e dall’art. 90 della legge 289/2002 che consente loro di inquadrare i compensi corrisposti per le prestazioni sportive degli istruttori e per quelle di natura amministrativo gestionale nell’ambito della speciale disciplina prevista per i “redditi diversi”. Sono da considerarsi redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Brancato Iovino 32 33 3Successivamente la legge 14/2009 ha meglio precisato l’ambito dell’esercizio diretto di attività sportiva di cui all’art. 67 co.1 lett. m TUIR, facendovi rientrare non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare o manifestazioni sportive ma anche tutte quelle relative allo svolgimento di attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva. In merito l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 34/E del 2001, ha ulteriormente precisato le tipologie di prestazioni: gli atleti dilettanti, gli allenatori dilettanti, i giudice di gara dilettanti, i commissari, i dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili per la realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche ed infine i soggetti che svolgono non professionalmente attività di carattere amministrativo gestionale.

Sembrano invece restare esclusi i custodi e gli addetti alle pulizia, gli addetti di campo, purché per tali soggetti le attività svolte non siano strettamente correlate e funzionali allo svolgimento di un particolare evento sportivo e i medici, fisioterapisti, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti nello svolgimento della loro naturale funzione.

I compensi erogati e rientranti tra i redditi diversi di cui all’art 67 TUIR, sono soggetti ad una disciplina di particolare favore: infatti dal punto di vista fiscale sono esclusi dalla formazione del reddito fino ad Euro 10.000 (prima della Legge di Stabilità 2018 Euro 7.500), e dal punto di vista previdenziali è assente qualsiasi obbligo di contribuzione. È esclusa altresì l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego per tali prestazioni sportive ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo gestionali direttamente richiamate nell’obbligo di comunicazione preventiva e nella redazione del LUL.

Il percettore dei compensi deve rilasciare alla ASD una autocertificazione sottoscritta che attesti gli altri compensi rientranti nell’ambito di esenzione eventualmente ricevuti da altri Enti nel corso dell’anno solare.

Sono dunque due le condizioni affinché la normativa agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori sportivi trovi applicazione (circ. 1/2016 INL):

  • che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.
  • che la ASD sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive.


Brancato Iovino 32 33 2Il CONI certifica infatti la finalità sportiva dilettantistica diventando così “unico ente certificatore” della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche così come previsto dall’art. 7 D.L. 136/2004 convertito da Legge 186/2004, attraverso l’iscrizione in un apposito registro.

Inoltre, perché possa parlarsi di “redditi diversi” di cui all’art 67 Tuir, l’attività tecnico sportiva non dovrà essere resa nell’esercizio di un’attività professionale, infatti i redditi diversi sono per definizione quelli non conseguiti nell’esercizio di arti professioni o in relazioni alla qualità di lavoratore dipendente. Sono spesso utilizzati come elementi indicatori della professionalità, l’abitualità delle prestazioni, la specifica formazione tecnica, la prevalenza dell’attività rispetto alle altre attività lavorative, la committenza plurima, la corresponsioni di somme non marginali, nonché il possesso di relative qualifiche. Appare opportuno chiarire, come precisato dalla Circolare 1/2016 dell’INL, che la qualifica acquisita attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle federazioni dai soggetti che svolgono mansioni tecnico sportive non rappresenta in alcun modo un requisito sufficiente per ricondurre i compensi tra i redditi di lavoro autonomo non essendo tale qualifica requisito di professionalità ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

L’art. 10 co. 6 D.lgs. 460/97 prevede altresì che i compensi corrisposti ai collaboratori non debbano superare il 20% del salario o stipendio previsto dai CCNL di riferimento per le medesime qualifiche configurando altrimenti una indiretta distribuzione di utili ed inficiando in tal modo la natura non lucrativa dell’associazione. Il compenso, poi, non dovrà essere particolarmente elevato ma dovrà rappresentare una sorta di “rimborso spese” che non costituisca l’unica e principale fonte di reddito per il dilettante.

Brancato Iovino 32 33 4Le ASD e le SSD hanno un ulteriore importante onere che è quello relativo alla certificazione dei carichi pendenti del Casellario giudiziario per i reati di pedofilia (di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quienquies e 609 undecies c.p.) così come previsto dal D.Lgs 39/2014 che ha aggiunto l’art. 25 bis DPR 313/02 (di recepimento della Direttiva Europea 2011/93/UE) laddove gli operatori dell’associazione siano a diretto contatto con i minori. In particolare, in caso di omissione, il D.Lgs. 39/2014 ha previsto l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di 10.000 Euro ad un massimo di 15.000 Euro (che ridotto ai sensi della L. 689/1981 sarà pari ad Euro 5.000).

Con la Legge di Stabilità 2018 erano state introdotte alcune novità, e precisamente:

  • le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche a scopo di lucro e i compensi corrisposti da tali associazioni assimilati a quello di lavoro dipendente con il versamento della contribuzione al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps
  • le collaborazione sportive in favore delle ASD e SSD dovevano essere considerate co.co.co. e come tali soggette alla normativa relativa alle comunicazioni di assunzione, tenuta del LUL e predisposizione del cedolino, pur beneficiando del regime agevolato, fiscale e contributivo, previsto dall’art. 67 del TUIR.


Brancato Iovino 32 33 5Ma tali novità normative sono state oggetto di ulteriore intervento modificativo da parte del Decreto Dignità (D.L. 87/2018 convertito in Legge n. 96 del 9 agosto 2018) che ha abrogato la possibilità di istituire associazioni o società sportive dilettantistiche a scopo lucrativo, nonché l’automatico inquadramento nella fattispecie dei co.co.co delle collaborazioni sportive nelle ASD ed SSD.

Quello della Legge di Stabilità 2018 era un evidente tentativo di riempire il vuoto normativo esistente nella disciplina delle collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico per le quali la legge di riferimento resta allo stato attuale ancora solo quella fiscale prevista dall’art. 67 Tuir. In tal modo restano ampi margini di elusione della disciplina giuslavoristica che potenzialmente lasciano spazio a fenomeni di lavoro irregolare. Quadrato Rosso

[*] Funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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