Anno VII - N° 32-33

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Marzo/Giugno 2019

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Anno VII - N° 32-33

Marzo/Giugno 2019

Riforma del Terzo Settore: adeguare gli statuti

Il codice del terzo settore: un breve excursus legislativo


di Palmina D’Onofrio [*]

Palmina Donofrio 30 31

Con la pubblicazione della L. 106 del 6 giugno 2016, recante “delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ha avuto inizio, per il legislatore, un lungo e complesso iter non ancora conclusosi. L'esigenza del legislatore, racchiusa nel D. Lgs 117/2017 poi integrato e corretto col D. Lgs 105/2018 e nei relativi decreti attuativi , è stata prevalentemente quella di riunire in maniera organica tutta la normativa relativa ai processi di costituzione e funzionamento delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000, di volontariato L. 266/91 e delle Onlus art. 10 del D. Lgs 460/1997), cioè quegli organismi la cui attività precipua non ha scopo di lucro, ad eccezione di talune organizzazioni quali le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. In ossequio a questo dettato normativo, è prevista l'abrogazione delle normative previgenti e le organizzazioni interessate saranno definite ETS, ovvero Enti del Terzo Settore a meno che gli stessi non intendano più svolgere attività no profit quale attività principale.

In sintesi, il legislatore, in coerenza alla Costituzione, ha inteso, da una parte garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e, dall'altra, riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata per concorrere all’accrescimento dei livelli di tutela dei diritti civili e sociali. Inoltre si è voluto favorire e promuovere l’autonomia statutaria degli enti, ed accrescere la coerenza giuridica e la trasparenza delle organizzazioni non profit.


Donofrio 32 33 1I decreti attuativi, dal canto loro, hanno consentito di rivisitare e rendere organici ed omogenei alcuni elementi connessi con la vita associativa, come la disciplina tributaria e quella inerente al servizio civile nazionale.

Il Decreto 117/2016, meglio conosciuto come Codice del terzo settore, dedica il titolo IV alle modalità di costituzione e di governance di alcuni tipi di ETS.

A livello generale, possono acquisire lo status tutti gli enti privati, anche in forma societaria, che esercitano, principalmente una delle attività senza scopo di lucro, come indicato all’articolo 5 del Codice. Una volta individuata l'attività principale ed inserita la stessa nell'atto costitutivo e nello statuto, l'organismo potrà praticare attività diverse o differenziate, aggiuntive o complementari, come previsto all'art. 6. È altresì possibile reperire i fondi occorrenti in maniera continuativa (art. 7).

Una funzione rilevante assumerà l’istituzione del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore: non più tanti registri diversi (Aps, Onlus, ecc.) ma uno solo. Il controllo sui requisiti formali e sostanziali di competenza degli uffici territoriali del Registro unico nazionale del Terzo Settore, alle dipendenze del Ministero del Lavoro.

Per il rispetto delle disposizioni tributarie il controllo è esercitato dall’agenzia delle entrate (AdE), coadiuvata dai comparti della Guardia di Finanza (GdF).

Il Ministero del Lavoro, ricevuto l’incarico di subentrare nelle funzioni dell’Agenzia per il Terzo Settore, riveste anche il ruolo di garante della sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai “nuovi” Enti Terzo Settore (ETS).


L’assunzione della qualifica ETS, comporta svariati obblighi, tra i quali : a) l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (artt. 45 - 54) che deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente aderisce, all’ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma dove ha sede legale l’Ente stesso; b) l’uso della denominazione sociale unitamente all’acronimo ETS che diventa obbligatoria in qualsiasi comunicazione o atto di natura pubblica; c) tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio da redigere sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, per proventi e/o entrate inferiori ai 220 mila euro annui e comunque in conformità con l’apposita modulistica del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 13); d) bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali nel caso di enti i cui proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro (art. 14); e) tenuta dei libri sociali, ovvero libro dei soci e delle adunanze, visionabili, in conformità con le modalità statutarie, da tutti i soci/aderenti (art. 15); f) obblighi derivanti dal lavoro negli enti, ovvero il pieno rispetto dei CCNL di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2015 (art.16); g) divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili/ricavi/proventi che devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie, nel perseguimento delle finalità di utilità sociale/solidaristiche (art. 8); h) devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (salva diversa disposizione di legge) ad altri enti del Terzo Settore, come definito nello statuto o, in assenza di esso, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9).


Donofrio 32 33 2Oltre ai suddetti obblighi, il Titolo IV stabilisce le norme a) sull'ordinamento, sull'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; b) sui diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non discriminatori; c) sulla nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e di controllo; d) sulla durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato e costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.


A seguito della Riforma del Terzo Settore anche la Fondazione D'Antona è impegnata ad adeguare il proprio Statuto alle indicazioni prescritte da detta Riforma. L'impegno della Fondazione, tuttavia, non si esaurisce con la semplice recezione delle norme e dei relativi adempimenti. È stata ed è, infatti, l'occasione per elaborare un'analisi sugli obiettivi cui la Fondazione deve "investire" per meglio rispondere alle esigenze dei propri iscritti e dei suoi potenziali iscritti anche in considerazione dei cambiamenti verificatisi a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 10 dicembre 2014, n. 183 che ha visto, con i suoi decreti attuativi, il passaggio di parte delle competenze e di parte personale dal Ministero del Lavoro alle neonate istituzioni quali l'Ispettorato Nazionale del lavoro e l'ANPAL. È diventata quindi l'occasione che, in un certo senso, ci sta consentendo di aprire un confronto non solo interno ma anche coinvolgendo quegli attori che assumono un ruolo significativo per la Fondazione, quali ad esempio i lavoratori delle predette amministrazioni e le loro rappresentanze sindacali. Riflessioni, queste, che difficilmente potranno essere portate a compimento nel breve tempo che la normativa mette a disposizione per adeguare lo statuto. Ma è una sfida che può essere raccolta, se ritenuto necessario, fermo restando che la legge non vieta che cambiamenti significativi possano essere battezzati anche in momenti successivi sempre nel rispetto dei passaggi disciplinati. Quadrato Rosso

[*] Presidente Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)

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