Anno VIII - N° 37-38

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Gennaio/Aprile 2020

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Anno VIII - N° 37-38

Gennaio/Aprile 2020

Nuova Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI)

L’indennità di disoccupazione dopo la riforma del 2015


di Riccardo Rizza [*]

Riccardo Rizza 2017 03

Rizza 37 38 2La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
 

Destinatari


La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.


Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.


È stata riservata ai disoccupati che possono far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione, nonché 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del suddetto periodo di disoccupazione.


Si rammenta che per i collaboratori domestici la valutazione delle settimane utili ai fini della concessione della prestazione segue regole specifiche.


Rizza 37 38 1Con riferimento alla disoccupazione involontaria appare utile ricordare che possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, nonché i licenziati per motivi disciplinari. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
 

Decorrenza


L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
     

Durata e importo


Il d.lgs n. 22/2015 ha stabilito che il trattamento Naspi viene erogato mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; quindi può durare, nella migliore delle ipotesi, sino ad un massimo di 2 anni.


La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l’importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:

  1. se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato da rivalutare annualmente), l’indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione;
  2. se supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia 1.195. L’indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato da rivalutare annualmente). In ogni caso, l’importo della prestazione decresce con il passare del tempo; in particolare, la Naspi si riduce progressivamente nella misura del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (c.d. décalage).
     

Domanda


La domanda può essere presentata:

  • online, direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS;
  • tramite un Patronato;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164.
     

Anticipazione NASpI


Rizza 37 38 3In una prossima occasione prenderemo in esame l’opportunità che viene offerta al lavoratore che si trova in situazione di disoccupazione involontaria, che intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI. Quadrato Rosso

Studente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine. Rappresentante Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Fondazione Prof. Massimo D’Antona. Responsabile della Sede provinciale del Patronato ENCAL-CISAL di Udine

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