Anno XII - n° 61

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Gennaio/Febbraio 2024

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Anno XII - n° 61

Gennaio/Febbraio 2024

Il congedo
parentale


di Arianna Tofani [*]

Arianna Tofani 57

Il congedo parentale consente ai genitori, che desiderino fruirne, di avere a disposizione un ulteriore periodo di tempo per le cure del bambino, successivamente al congedo di maternità/paternità. Il diritto al congedo parentale è un diritto autonomo del singolo genitore, con la conseguenza che è riconosciuto anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, non ne fruisce o fruisce di altre prestazioni.

Nel caso di genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti, dal 13 agosto 2022, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022[1], i mesi di congedo indennizzato al 30% della retribuzione sono divenuti complessivamente 9 tra entrambi i genitori, entro i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. Nello specifico i nove mesi totali di congedo indennizzato, sono composti da 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre, 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore del padre e ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. Nel caso del genitore solo i mesi indennizzabili sono 9. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia – inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO[2] – i mesi di congedo indennizzato sono 10 mesi (elevabili a 11).

Il periodo complessivo tra i due genitori non può essere superiore a 10 mesi, elevabili ad 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. In caso di parto plurimo ciascun genitore ha diritto a fruire del numero di mesi previsti per ogni figlio. Può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. Per quanto riguarda l’INPS le domande di congedo parentale devono essere presentate, prima dell’inizio del periodo di congedo, in modalità telematica attraverso il servizio online dedicato accessibile sul portale INPS, tramite Contact Center INPS o tramite Patronati.

La durata massima del congedo parentale nel rispetto del limite dei 10/11 mesi spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, dal giorno successivo al parto anche mentre la madre è in congedo di maternità o usufruisce dei riposi giornalieri, oppure se è casalinga o lavoratrice autonoma; per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 mesi se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • al genitore solo (lavoratrice o lavoratore dipendente), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi. La situazione di genitore single o separato non rientra di per sé nell’ipotesi di genitore solo, poiché deve risultare il non riconoscimento da parte dell’altro genitore oppure la sentenza di affido esclusivo. I casi di “genitore solo” sono: 1) morte di un genitore; 2) affido esclusivo; 3) grave infermità; 4) abbandono da parte di un genitore; 5) non riconoscimento da parte di un genitore.


Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale è di 5 giorni e può essere fruito per libera scelta del genitore, sia continuativamente che in maniera frazionata. Nel calcolo del periodo vanno computati tutti i giorni anche quelli festivi e non lavorativi ed in caso di frazionamento, tra un periodo di congedo e l’altro, anche se di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell’attività lavorativa (circolare INPS 109/2000)[3].

Tofani 61 1Il congedo parentale può essere usufruito anche su base oraria e le circolari dell’INPS hanno chiarito, in linea di principio, che in assenza di contrattazione collettiva il congedo parentale su base oraria può essere fruito in misura pari alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Il congedo su base oraria può essere fruito sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale per periodi minimi di un’ora giornaliera la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere. Per la fruizione dei congedi su base oraria le lavoratrici e i lavoratori interessati devono presentare domanda all’azienda, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, in forma scritta e unitamente alla documentazione inoltrata all’INPS indicando, la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate richieste e la collocazione nella giornata.

In caso di impossibilità oggettiva al rispetto del già menzionato termine di preavviso, l’accordo del 2015 prevede l’applicazione di quanto previsto dall’art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 2001 che indica un preavviso minimo di 2 giorni. Oltre all’incumulabilità, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.80, del congedo parentale ad ore con permessi e riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva, come ad esempio i permessi per banca delle ore e per ex festività soppresse.

L’insorgere di malattia del genitore, durante il periodo di congedo parentale, interrompe il periodo stesso e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. È evidente che in tal caso occorrerà attivare la procedura di certificazione elettronica di malattia e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia, slittarne la scadenza del congedo o eventualmente spostarne l’utilizzo.

Per i genitori che non vogliano utilizzare il congedo parentale su base oraria, il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.

La legge di bilancio 2023 che ha disposto per massimo uno dei nove mesi di congedo indennizzabili l’elevazione dell’indennità al’80% della retribuzione a condizione che sia fruito, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. Tale ulteriore beneficio si applica solo alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Sempre dal 13 agosto 2022, diversamente da quanto avveniva in precedenza, durante la fruizione del congedo parentale maturano i ratei di ferie, riposi e tredicesima, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. L’ultima modifica è arrivata con la legge di bilancio 2024 che porta a 2 mesi l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, spettante nella misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’ 80% per il solo anno 2024. Quadrato Rosso

Note

[1] Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (GU Serie Generale n.176 del 29-07-2022)

[2] Per l’anno 2024, l'importo dell'assegno sociale è stato fissato con la circolare INPS n. 1/2024 e innalzato a 6.947,33 euro annui, che corrispondono a 13 mensilità da 534,41 euro l'una.

[3] Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Circolare numero 109 del 6-6-2000

[*] Responsabile dell’Ufficio Vertenze della CISAL di Udine.

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